Art. 5 
 
Formazione ed aggiornamento degli addetti alla  prevenzione  incendi,
  lotta antincendio e gestione dell'emergenza 
 
  1. Conformemente a quanto stabilito  dall'art.  37,  comma  9,  del
decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  il  datore  di  lavoro
assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo
quanto previsto nell'allegato III, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, gli addetti al servizio  antincendio
conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512. 
  3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  se  il  datore  di
lavoro  ritiene  necessario  comprovare   l'idoneita'   tecnica   del
personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita
secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 512. 
  4. Conformemente a quanto stabilito  dall'art.  43,  comma  3,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del  Ministero
della  difesa  «addetto  al  servizio  antincendio»  puo'   assolvere
l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo  attraverso  la  formazione  specifica  e  il
superamento delle specifiche prove  di  accertamento  tecnico  svolti
presso  gli  istituti  di  formazione  o  le  scuole  della   propria
amministrazione. 
  5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici  corsi
di aggiornamento con  cadenza  almeno  quinquennale,  secondo  quanto
previsto nell'allegato III. 
  6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i  corsi  di
cui al presente articolo possono essere  svolti  anche  da  soggetti,
pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 6. 
  7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere  svolti
direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i  requisiti
di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori  dell'azienda  in
possesso dei medesimi requisiti.