Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. I corsi di cui all'art. 5, gia' programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita' di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e' ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.