Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I corsi di cui all'art. 5,  gia'  programmati  con  i  contenuti
dell'allegato IX del decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  10  marzo
1998, sono considerati validi se svolti entro sei  mesi  dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
  2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di  informazione,   formazione   e
aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di  variazioni
normative,  il  primo  aggiornamento  degli   addetti   al   servizio
antincendio  dovra'  avvenire  entro cinque  anni   dalla   data   di
svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento.  Se,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  trascorsi
piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime  attivita'
di  formazione  o  aggiornamento,  l'obbligo  di   aggiornamento   e'
ottemperato con la frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento  entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6  e  7  del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.