Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile,  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti  con
carcinoma  tiroideo  differenziato  resistente   alla   terapia   con
radioiodio, in progressione dopo un massimo di due  precedenti  linee
di terapie con farmaci mirati contro  il  recettore  del  fattore  di
crescita endoteliale vascolare (VEGFR), nel rispetto delle condizioni
per  essi  indicate  nell'allegato  che  fa  parte  integrante  della
presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale                                               dell'AIFA
https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96