IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in  particolare,  l'art.  9,  relativo
alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente  decreto,  dal  1°  agosto  al  31
dicembre  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo  9,  comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure  urgenti
per la graduale ripresa delle  attivita'  economiche  e  sociali  nel
rispetto   delle   esigenze   di   contenimento   della    diffusione
dell'epidemia da COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n.
143; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota prot. n. 128 del 2 agosto 2021 di ASTOI-Confindustria
Viaggi,  contenente  proposte  per  la  realizzazione   di   corridoi
turistici controllati al fine di favorire la ripresa in sicurezza dei
flussi turistici verso alcuni paesi al di fuori dell'area Schengen; 
  Visti la nota prot. n. 17502 del 28 settembre 2021 con la quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso le proprie
valutazioni in merito alla situazione epidemiologica delle  possibili
mete per corridoi turistici Covid-free e l'allegato documento recante
«Indicazioni volte alla  prevenzione  e  protezione  dal  rischio  di
contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free»; 
  Considerato   l'andamento   nazionale   e   internazionale    della
trasmissione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  caratterizzato   dalla
prevalente circolazione della variante B.1.617.2,  classificata  come
VOC dal World Health Organization; 
  Ritenuta l'iniziativa coerente con  le  misure  di  contenimento  e
gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di  limitazione
degli spostamenti da e per l'estero; 
  Ritenuto,    in    considerazione    dell'approccio    sperimentale
dell'iniziativa, di circoscrivere  l'operativita'  del  progetto,  in
sede di prima attuazione, agli spostamenti  con  destinazione  Aruba,
Maldive,  Mauritius,  Seychelles,   Repubblica   Dominicana,   Egitto
(limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam); 
  Sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
           Sperimentazione «Corridoi turistici Covid-free» 
 
  1. Sono considerati «Corridoi turistici Covid-free», ai fini  della
presente ordinanza, tutti gli itinerari in partenza e in  arrivo  sul
territorio nazionale finalizzati a  consentire  la  realizzazione  di
viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture
ricettive  selezionate,  secondo  specifiche  misure   di   sicurezza
sanitaria idonee a garantire che i  servizi  fruiti  siano  resi  nel
rispetto delle norme e cautele per  la  prevenzione  dal  rischio  di
contagio da COVID-19, come individuati dalla presente ordinanza e dal
documento recante «Indicazioni volte alla  prevenzione  e  protezione
dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19   nei   corridoi   turistici
Covid-free», che ne costituisce parte integrante. 
  2. In via sperimentale, i «Corridoi turistici Covid-free» di cui al
comma 1, sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius,  Seychelles,
Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche  di
Sharm El Sheikh e Marsa Alam).