Art. 2 
 
              Obblighi «Corridoi turistici Covid-free» 
 
  1. Sono autorizzati allo spostamento, per motivi di turismo,  verso
le mete di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente i soggetti  muniti
di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art.  9,  comma
2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  o  di
certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente. 
  2. I soggetti di  cui  al  comma  1,  in  partenza  dal  territorio
nazionale, sono, altresi', tenuti a presentare  al  vettore  all'atto
dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare  i  controlli,  la
certificazione  di  essersi   sottoposti,   nelle   quarantotto   ore
antecedenti  alla  partenza,  a  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone con  risultato  negativo,  nonche'  a
sottoporsi, se la  permanenza  presso  lo  stato  estero  e'  pari  o
superiore a sette giorni, a ulteriore test molecolare o antigenico da
effettuarsi nel corso del periodo di soggiorno. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 che fanno  rientro  nel  territorio
nazionale sono esentati dal rispetto degli obblighi  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a
6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021
e alle ordinanze del Ministro della salute  successivamente  adottate
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
laddove abbiano presentato, all'atto dell'imbarco e  a  chiunque  sia
deputato a  effettuare  i  controlli,  la  certificazione  attestante
l'esito negativo di un test molecolare o antigenico,  effettuato  per
mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti all'imbarco, e  si
sottopongano, all'arrivo all'aeroporto nazionale,  a  ulteriore  test
molecolare o antigenico.