Art. 2
Obblighi «Corridoi turistici Covid-free»
1. Sono autorizzati allo spostamento, per motivi di turismo, verso
le mete di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente i soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma
2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di
certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1, in partenza dal territorio
nazionale, sono, altresi', tenuti a presentare al vettore all'atto
dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, la
certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore
antecedenti alla partenza, a un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo, nonche' a
sottoporsi, se la permanenza presso lo stato estero e' pari o
superiore a sette giorni, a ulteriore test molecolare o antigenico da
effettuarsi nel corso del periodo di soggiorno.
3. I soggetti di cui al comma 1 che fanno rientro nel territorio
nazionale sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a
6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021
e alle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
laddove abbiano presentato, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia
deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante
l'esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti all'imbarco, e si
sottopongano, all'arrivo all'aeroporto nazionale, a ulteriore test
molecolare o antigenico.