Art. 3
Misure di sicurezza «Corridoi turistici Covid-free»
1. Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza nel corso
degli spostamenti per motivi di turismo, e durante la permanenza
presso le mete di cui all'art. 1, comma 2, gli operatori turistici
sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza di
cui al documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici
Covid-free», che costituisce parte integrante della presente
ordinanza.