Art. 3 Misure di sicurezza «Corridoi turistici Covid-free» 1. Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti per motivi di turismo, e durante la permanenza presso le mete di cui all'art. 1, comma 2, gli operatori turistici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza di cui al documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.