Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. E' istituito presso il Ministero della salute un tavolo  tecnico
di monitoraggio  e  coordinamento,  composto  da  rappresentanti  del
Ministero della salute, del turismo e degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, nonche' da rappresentanti delle  aziende
turistiche  e  delle  societa'  aeroportuali  che  partecipano   alla
sperimentazione  dei  «Corridoi   turistici   Covid-free»,   per   il
monitoraggio dell'effettiva applicazione delle misure previste  dalla
presente ordinanza e dal documento recante  «Indicazioni  volte  alla
prevenzione e protezione dal rischio  di  contagio  da  COVID-19  nei
corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante. 
  2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque  non  oltre  il  31
gennaio 2022, salvo eventuali proroghe. 
  3. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  4. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi  o
maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Avvertenza: 
                               _______ 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.