Art. 4
Disposizioni finali
1. E' istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico
di monitoraggio e coordinamento, composto da rappresentanti del
Ministero della salute, del turismo e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, nonche' da rappresentanti delle aziende
turistiche e delle societa' aeroportuali che partecipano alla
sperimentazione dei «Corridoi turistici Covid-free», per il
monitoraggio dell'effettiva applicazione delle misure previste dalla
presente ordinanza e dal documento recante «Indicazioni volte alla
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei
corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante.
2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31
gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
4. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2021
Il Ministro: Speranza
Avvertenza:
_______
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.