Art. 4 Disposizioni finali 1. E' istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' da rappresentanti delle aziende turistiche e delle societa' aeroportuali che partecipano alla sperimentazione dei «Corridoi turistici Covid-free», per il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza e dal documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante. 2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, salvo eventuali proroghe. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2021 Il Ministro: Speranza Avvertenza: _______ A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.