Art. 1
Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative,
scolastiche e universitarie.
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore
della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita'
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono
svolti in presenza. ((Nell'anno accademico 2021-2022, le attivita'
didattiche)) e curriculari delle universita' sono svolte
prioritariamente in presenza. ((Sono svolte prioritariamente in
presenza, altresi', le attivita' formative e di tirocinio dei
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.))
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le
istituzioni ((educative, scolastiche e universitarie)), le seguenti
misure minime di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che
((frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola
dell'infanzia,)) per i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attivita' sportive;
((a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale
preposto alle attivita' scolastiche e didattiche nei servizi
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati
dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o
FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;))
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici
e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, ((nei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione
nonche' nelle universita',)) si applicano le linee guida e i
protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' ai sensi dell'articolo
10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le
linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le
condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attivita'
didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di
cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che
abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato
di guarigione in corso di validita', ((nonche' per le classi formate
da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna
vaccinale.))
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al
comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al
primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti
autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalita', in particolare con riferimento al loro ambito di
applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di
deroga, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita'
in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi
speciali.
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19,
al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono
rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonche'
dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-bis ((sono inseriti i seguenti:))
«Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in
ambito scolastico e universitario). - 1. Dal 1° settembre 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio
essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema
nazionale di istruzione ((e delle scuole non paritarie e quello
universitario)), nonche' gli studenti universitari, devono possedere
e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2.
((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli
istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono
effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle
istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate
a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero
dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la
vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che
attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al
citato articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da
parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e'
considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. A
decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di
lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e' disposta
dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui
ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della
condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito
per la sostituzione che non supera i quindici giorni.))
3. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) non si applicano
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici, ((o altro personale dell'istituzione
scolastica da questi a tal fine delegato)), e i responsabili dei
servizi educativi dell'infanzia ((e delle altre istituzioni di cui al
comma 1-bis)) nonche' delle scuole paritarie ((e non paritarie)) e
delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)). Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al
presente comma sono svolte a campione con le modalita' individuate
dalle universita' ((e si applicano le sanzioni di cui al comma 5,
primo, secondo e terzo periodo.))
((5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al
comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici
regionali territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti.
5-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
attraverso modalita' di controllo delle certificazioni verdi COVID-19
che non consentono la visibilita' delle informazioni che ne hanno
determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile
prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e
le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati
strettamente necessari per la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1.
Art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed e' tenuto a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini,
agli alunni e agli studenti nonche' a coloro che frequentano i
sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati
sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo
comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da
ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle
disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui
al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento
al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al
medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici
regionali territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli
enti locali e regionali territorialmente competenti.
Art. 9-ter.2. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso alle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di
alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1,
secondo modalita' a campione individuate dalle istituzioni stesse.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del
comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi
datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento
al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui
al medesimo comma 1».))
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per
quanto compatibili, anche ((ai sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti
tecnici superiori,)) alle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ((di
cui ai commi)) 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. Il ((Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale
nazionale)) predispone e attua un piano di screening della
popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 aprile
2020, n. 27
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze
al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa ((di 70 milioni di
euro)) per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il
medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui
all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto- legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
((10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei
supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni
scolastiche statali, e' autorizzata la spesa di 288 milioni di euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,
mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.))
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio
per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
((11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto
speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento
di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine
delle attivita' didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche
statali del territorio regionale per assumere personale scolastico
aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico
regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto
necessarie al pagamento dei contratti medesimi.))
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,
S.O.:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione) - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58, commi 4 e
4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
maggio 2021, n. 123:
«Art. 58. (Misure urgenti per la scuola) - (omissis)
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche
a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale16 maggio 2020, n. 125:
«Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (omissis)
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
del comma 16.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante
"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96:
«Art. 10-bis. (Linee guida e protocolli). - 1. I
protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono
adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o
d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province
autonome.»
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante
«Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonche' interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile
2020, n. 94, edizione straordinaria:
«Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1. Ai
fini della tutela contro il rischio di contagio da
COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono
all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile
mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24
aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive
modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e
linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante
l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.
Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni,
rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di
settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 5, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo
2020, n. 79:
«Art. 4. (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. - 4. (Omissis)
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125:
«Art. 2. (Sanzioni e controlli). - 1. - 2. (Omissis)
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.»
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al
sistema penale» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 giugno 2021 «Disposizioni attuative dell'articolo 9,
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno
2021.
- Si riporta il testo all'articolo 122, commi 1, 1-bis
e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
Omissis
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.»
- Si riporta il testo degli articoli 231-bis, comma 1,
lettera b) e 235 del decreto- legge 19 maggio 2020 n.34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
S.O.:
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita'
didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio
e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel
rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i
dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti
delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto
delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile
procedere diversamente, al numero minimo e massimo di
alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di
istruzione, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle
lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle
lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le
utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali
prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di
10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche
mediante riprogrammazione degli interventi;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la
conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. L' adozione delle predette misure e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello
stesso.»
«Art. 235 (Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un
fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e'
ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi
programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»