Art. 2
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e'
inserito il seguente:
«Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei
mezzi di trasporto). - 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e'
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti
marittimi nello Stretto di Messina ((e di quelli impiegati nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;))
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale.
((e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la
chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale
e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla
vendita dei titoli di viaggio.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circo-lare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 3. Identico.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di
contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui
all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico
gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni
destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di
trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di
linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.))
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021 marzo 2021, e'
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.146 del
21 giugno 2021.
- Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 4. (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 2. (Sanzioni e controlli). - (Omissis)
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
(Omissis).»