((Art. 2-bis
Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie
1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a tutti i
soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i datori di
lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette
strutture attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente
articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo
periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro
possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle strutture
di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione
del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che
non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento,
comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le
strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,
ospitano persone in situazione di fragilita', in violazione delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la violazione
delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74».))
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, reca:
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, edizione
straordinaria, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati
personali nel contesto emergenziale). - 1. Fino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla
diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di
profilassi, nonche' per assicurare la diagnosi e
l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e
dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u),
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, nonche' gli uffici del Ministero della
salute e dell'Istituto superiore di sanita', le strutture
pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
anche allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione
dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono
effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra
loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e
10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari
all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del
COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti
pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1,
nonche' la diffusione dei dati personali diversi da quelli
di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE)
2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino
indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e
2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679,
adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le
esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con
quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli
interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire
le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, con modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi
dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato
regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo possono omettere l'informativa di cui
all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire
un'informativa semplificata, previa comunicazione orale
agli interessati dalla limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i
soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a
ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel
contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie
competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
«Art. 2. (Sanzioni e controlli). - Omissis
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.»