((Art. 2-bis 
 
Estensione  dell'obbligo   vaccinale   in   strutture   residenziali,
                socio-assistenziali e socio-sanitarie 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis. (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai  lavoratori
impiegati   in   strutture   residenziali,   socio-assistenziali    e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10  ottobre  2021  al  31  dicembre  2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i
soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa  nelle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'. 
    2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
    3. I responsabili delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i  datori  di
lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle  predette
strutture  attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti  esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del  presente
articolo. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui  al  primo
periodo del presente comma  i  responsabili  e  i  datori  di  lavoro
possono   verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    4. Agli esercenti le professioni sanitarie e  agli  operatori  di
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle  strutture
di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione
del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che
non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o  emolumento,
comunque  denominato,  e  mantiene  efficacia  fino  all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale o, in  mancanza,  fino  al  completamento  del
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10. 
    5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le
strutture semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,
ospitano persone in situazione di  fragilita',  in  violazione  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la  violazione
delle disposizioni  del  primo  periodo  del  comma  3  del  presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, reca:
          «Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia   da
          COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di
          giustizia e di concorsi pubblici». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   17-bis   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  2020,   n.   70,   edizione
          straordinaria,  recante  «Misure   di   potenziamento   del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento  dei  dati
          personali nel contesto emergenziale). - 1. Fino al  termine
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi  di  interesse
          pubblico  nel  settore  della  sanita'   pubblica   e,   in
          particolare, per  garantire  la  protezione  dall'emergenza
          sanitaria a carattere  transfrontaliero  determinata  dalla
          diffusione  del  COVID-19  mediante  adeguate   misure   di
          profilassi,  nonche'   per   assicurare   la   diagnosi   e
          l'assistenza sanitaria dei contagiati  ovvero  la  gestione
          emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
          dell'articolo 9, paragrafo 2,  lettere  g),  h),  e  i),  e
          dell'articolo  10  del  regolamento   (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t)  e  u),
          del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, i  soggetti  operanti  nel  Servizio  nazionale  della
          protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13  del  codice
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e  i
          soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del
          Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3
          febbraio 2020,  nonche'  gli  uffici  del  Ministero  della
          salute e dell'Istituto superiore di sanita',  le  strutture
          pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e  a
          garantire  l'esecuzione  delle  misure  disposte  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          anche allo scopo di assicurare la  piu'  efficace  gestione
          dei flussi e dell'interscambio di dati  personali,  possono
          effettuare trattamenti, ivi inclusa  la  comunicazione  tra
          loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9  e
          10 del regolamento (UE) 2016/679, che  risultino  necessari
          all'espletamento  delle   funzioni   ad   essi   attribuite
          nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi  del
          COVID-19. 
              2. La  comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti
          pubblici e privati, diversi da quelli di cui  al  comma  1,
          nonche' la diffusione dei dati personali diversi da  quelli
          di cui agli articoli 9 e 10  del  citato  regolamento  (UE)
          2016/679,  sono  effettuate  nei  casi  in  cui   risultino
          indispensabili ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'
          connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
              3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1  e
          2  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi  di   cui
          all'articolo  5  del  citato  regolamento  (UE)   2016/679,
          adottando misure appropriate a tutela dei diritti  e  delle
          liberta' degli interessati. 
              4. Avuto riguardo alla necessita'  di  contemperare  le
          esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in  atto  con
          quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli
          interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire
          le autorizzazioni di cui  all'articolo  2-quaterdecies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, con modalita' semplificate, anche oralmente. 
              5.  Nel  contesto  emergenziale  in  atto,   ai   sensi
          dell'articolo 23,  paragrafo  1,  lettera  e),  del  citato
          regolamento (UE) 2016/679, fermo restando  quanto  disposto
          dall'articolo 82 del codice di cui al  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al  comma  1  del
          presente articolo possono  omettere  l'informativa  di  cui
          all'articolo  13  del  medesimo   regolamento   o   fornire
          un'informativa  semplificata,  previa  comunicazione  orale
          agli interessati dalla limitazione. 
              6. Al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i
          soggetti di  cui  al  comma  1  adottano  misure  idonee  a
          ricondurre i trattamenti di dati personali  effettuati  nel
          contesto   dell'emergenza   all'ambito   delle    ordinarie
          competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
          dati personali.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure   urgenti   per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
              2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
          m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
              3. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   in   quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              4. All'atto dell'accertamento delle violazioni  di  cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
              5. In caso di reiterata violazione  della  disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
              6.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
              7. Al primo comma dell'articolo 260 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
          lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
          "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000". 
              8.  Le   disposizioni   del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
              9. Il Prefetto, informando preventivamente il  Ministro
          dell'interno,   assicura    l'esecuzione    delle    misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  maggio  2020,  n.   125,   recante
          "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni,
          dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 2. (Sanzioni e controlli). - Omissis 
              2-bis.  I  proventi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni.»