((Art. 2-ter
Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno
2021»;
c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per
l'anno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.))
Riferimenti normativi
- Si riportano i commi 481, 482 e 483 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
come modificati dalla presente legge:
«481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021.
482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente
previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481
sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa
di 396 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
483.Al fine di garantire la sostituzione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici
di cui al comma 481, e' autorizzata la spesa di 195,15
milioni di euro per l'anno 2021.»
- Si riporta l'articolo 13-duodecies del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, edizione straordinaria,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 13-duodecies. (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). -
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di
cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies,
13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle
eventuali successive ordinanze del Ministro della salute,
adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei
limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e
190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono
utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili
mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778,
intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo
di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis
e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.»
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O., recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;»