Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di
spettacoli aperti al pubblico
1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle
competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e'
possibile prevedere modalita' di assegnazione dei posti alternative
al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere
superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza
consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di
quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di
spettatori superiore a 2500.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 5. (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi
sportivi). - 1. In zona bianca e in zona gialla, gli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento
e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per
gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia
per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la
capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per
cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di
spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e
2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non
puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima
autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo'
comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli
all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel
rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, nonche' le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si
applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli
eventi e alle competizioni di livello agonistico
riconosciuti di preminente interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere
superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata
all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la
capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per
cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per
gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al
chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si
svolgono senza la presenza di pubblico.
2-bis.
3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento
della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei
siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un
diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei
principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al
comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di
cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in
materia di sport.
4.»