Art. 5 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere  utilizzate,  oltre
che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui  agli  articoli
9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge  n.  52
del 2021, introdotti dal presente decreto. 
  2. Le  somme  confluite  sul  conto  corrente  di  tesoreria  della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli  articoli  40  e
42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  sono  trasferite,
per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli
obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale  del
((Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 e per l'esecuzione  della  campagna  vaccinale  nazionale,))
previa iscrizione sul fondo per le  emergenze  nazionali  nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   2   e   10-bis
          dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n.  96,
          recante «Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle
          attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze
          di   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da
          COVID-19», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
          giugno 2021, n. 87: 
                «Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). -  Omissis 
              2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
          seguenti condizioni: 
                a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine
          del prescritto ciclo; 
                b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                c)  effettuazione  di  test   antigenico   rapido   o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 
                  Omissis 
              10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
          utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli  articoli  2,
          comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis  del  presente
          decreto, nonche' all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  1°
          aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo  utilizzo
          delle   certificazioni   verdi   COVID-19    e'    disposto
          esclusivamente con legge dello Stato.» 
              - Per gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2  e  9-quater
          del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,  recante  «Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  veda
          l'art. 1 del testo coordinato: 
              - Si riportano gli articoli 40  e  42,  comma  11,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n.  70,  recante  «Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali,   connesse   all'emergenza   da    COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69: 
                «Art.  40  (Risorse  da  destinare   al   Commissario
          straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile).  -
          1.  Per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.238.648.000,  per  gli  interventi  di   competenza   del
          commissario straordinario  di  cui  all'articolo  122,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  da
          trasferire  sull'apposita  contabilita'  speciale  ad  esso
          intestata, come di seguito specificato: 
                a)  388.648.000  euro   per   specifiche   iniziative
          funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale
          di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre
          2020, n.  178,  ivi  inclusi  le  attivita'  relative  allo
          stoccaggio  e  alla  somministrazione   dei   vaccini,   le
          attivita'  di  logistica  funzionali  alla   consegna   dei
          vaccini, l'acquisto di beni consumabili  necessari  per  la
          somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e  le
          campagne di informazione e sensibilizzazione; 
                b) 850 milioni di euro,  su  richiesta  del  medesimo
          commissario, per le effettive e motivate esigenze di  spesa
          connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro
          destinati al funzionamento della struttura di supporto  del
          predetto commissario straordinario 
              2.    Il    commissario    straordinario     rendiconta
          periodicamente alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   circa
          l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1. 
              3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di
          700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare
          al ripristino della  capacita'  di  risposta  del  Servizio
          nazionale della Protezione Civile. 
              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.» 
                «Art. 42 (Disposizioni finanziarie). - Omissis 
              11.   Ai   fini   dell'immediata    attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,
          anche nel conto dei residui. Il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso  ad
          anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
          effettuata con  l'emissione  di  ordini  di  pagamento  sui
          pertinenti capitoli di spesa.»