Art. 5
Disposizioni di coordinamento
1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre
che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto
decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli
9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52
del 2021, introdotti dal presente decreto.
2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e
42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite,
per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli
obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale del
((Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale,))
previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 2 e 10-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87:
«Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). - Omissis
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine
del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Omissis
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2,
comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del presente
decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo
delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto
esclusivamente con legge dello Stato.»
- Per gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater
del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda
l'art. 1 del testo coordinato:
- Si riportano gli articoli 40 e 42, comma 11, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69:
«Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario
straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile). -
1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro
1.238.648.000, per gli interventi di competenza del
commissario straordinario di cui all'articolo 122, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da
trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso
intestata, come di seguito specificato:
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative
funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale
di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ivi inclusi le attivita' relative allo
stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le
attivita' di logistica funzionali alla consegna dei
vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la
somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le
campagne di informazione e sensibilizzazione;
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo
commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa
connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro
destinati al funzionamento della struttura di supporto del
predetto commissario straordinario
2. Il commissario straordinario rendiconta
periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa
l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di
700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare
al ripristino della capacita' di risposta del Servizio
nazionale della Protezione Civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.»
«Art. 42 (Disposizioni finanziarie). - Omissis
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.»