((Art. 5-bis
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in
materia di vaccinazioni equivalenti
1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, dopo le parole: «da SARS-CoV-2» sono aggiunte le
seguenti: «e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con
circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera
b) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19) . - 1. Ai
fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e
le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute, somministrate dalle autorita'
sanitarie competenti per territorio;»