((Art. 5-bis 
 
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  in
                 materia di vaccinazioni equivalenti 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87,  dopo  le  parole:  «da  SARS-CoV-2»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  le  vaccinazioni  riconosciute  come  equivalenti  con
circolare del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
sanitarie competenti per territorio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera
          b) del decreto legge 22  aprile  2021,  n.  52,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile  2021,  n.  96,  recante
          «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia  da  COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19) .  -  1.  Ai
          fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                a) certificazioni verdi COVID-19:  le  certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o
          molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare  e  nel
          rispetto dei criteri stabiliti con circolare del  Ministero
          della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; 
                b)  vaccinazione:  le   vaccinazioni   anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  e
          le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare
          del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
          sanitarie competenti per territorio;»