Art. 6 
 
        Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino 
 
  1. Ai soggetti in possesso di un certificato di  vaccinazione  anti
SARS-Cov-2 rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  della
Repubblica di San Marino, nelle more  dell'adozione  della  circolare
del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali,  e
comunque  non  oltre  il  15  ottobre  2021,  non  si  applicano   le
disposizioni ((di cui agli articoli 9-bis,  9-ter  e  9-quater))  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del  decreto
          legge 22 aprile 2021,  n.  52,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96,  recante  «Misure  urgenti
          per  la  graduale  ripresa  delle  attivita'  economiche  e
          sociali nel rispetto delle esigenze di  contenimento  della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
              «Art. 9-bis. (Impiego certificazioni  verdi  COVID-19).
          -  1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito  in  zona
          bianca esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle
          certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
          2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
                a)  servizi  di  ristorazione  svolti  da   qualsiasi
          esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
          al  chiuso,  ad  eccezione  dei  servizi  di   ristorazione
          all'interno di alberghi  e  di  altre  strutture  ricettive
          riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
                b)  spettacoli   aperti   al   pubblico,   eventi   e
          competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; 
                c) musei, altri istituti e  luoghi  della  cultura  e
          mostre, di cui all'articolo 5-bis; 
                d)  piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di
          squadra, centri benessere, anche all'interno  di  strutture
          ricettive,  di  cui  all'articolo  6,  limitatamente   alle
          attivita' al chiuso; 
                e)  sagre  e  fiere,  convegni  e  congressi  di  cui
          all'articolo 7; 
                f)  centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi
          necessari all'erogazione delle prestazioni  rientranti  nei
          livelli essenziali di  assistenza  e  allo  svolgimento  di
          attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi  tematici  e
          di divertimento; 
                g) centri culturali, centri sociali e ricreativi,  di
          cui  all'articolo  8-bis,  comma  1,   limitatamente   alle
          attivita' al chiuso e con esclusione dei  centri  educativi
          per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
          attivita' di ristorazione; 
                g-bis) feste  conseguenti  alle  cerimonie  civili  o
          religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; 
                h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale
          bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter; 
                i) concorsi pubblici. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i  servizi  e
          le attivita' di cui al comma  1  siano  consentiti  e  alle
          condizioni previste per le singole zone. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e  ai
          soggetti esenti sulla base di idonea certificazione  medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
          della  salute,   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
          transizione digitale,  e  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono individuate le specifiche  tecniche  per  trattare  in
          modalita' digitale le predette certificazioni, al  fine  di
          consentirne    la    verifica     digitale,     assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. 
              4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
          di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai
          predetti servizi e attivita'  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Nel  caso  di  sagre  e  fiere  locali  che   si   svolgano
          all'aperto, in  spazi  privi  di  varchi  di  accesso,  gli
          organizzatori   informano   il   pubblico,   con   apposita
          segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione
          verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e),
          per l'accesso all'evento. In caso di controlli a  campione,
          le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo
          soggetto  privo  di  certificazione  e   non   anche   agli
          organizzatori   che   abbiano   rispettato   gli   obblighi
          informativi. 
              5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'
          definire eventuali misure necessarie in fase di  attuazione
          del presente articolo.» 
              - Per gli articoli 9-ter e 9-quater del decreto-  legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87, si  veda  l'art  1  del  testo
          coordinato.