Art. 6
Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino
1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti
SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della
Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare
del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e
comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le
disposizioni ((di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater)) del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del decreto
legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attivita' economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 9-bis. (Impiego certificazioni verdi COVID-19).
- 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona
bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione
all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e
competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e
mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture
ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle
attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui
all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi
necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di
attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e
di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di
cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle
attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi
per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e
le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle
condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
della salute, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, e dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di
consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano
all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli
organizzatori informano il pubblico, con apposita
segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione
verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e),
per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione,
le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli
organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi
informativi.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo'
definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione
del presente articolo.»
- Per gli articoli 9-ter e 9-quater del decreto- legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda l'art 1 del testo
coordinato.