Art. 7
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio.
1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti
alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi
enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 settembre 2021
((1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito
dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio puo'
chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso
dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e
delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti
dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e
la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con
priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati.
3. In caso di inoperativita' ((dei siti internet istituzionali))
della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo
periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicita'
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, recante
«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali», convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80,
reca: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni».