Art. 7 
 
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
  degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio. 
 
  1. In considerazione dell'attacco subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del 15 settembre 2021 
  ((1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito
dai sistemi informatici di cui al comma  1,  la  regione  Lazio  puo'
chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi  nel  corso
dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e
delle finanze, una proroga del  termine  di  scadenza  dei  pagamenti
dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a  20
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
  2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni  misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole  durata  e
la celere conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  con
priorita' per quelli da considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di
motivate istanze degli interessati. 
  3. In caso di inoperativita' ((dei  siti  internet  istituzionali))
della Regione Lazio e dei suoi  enti  strumentali,  per  il  medesimo
periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi  di  pubblicita'
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  7  ottobre  2008,  n.   235,   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          Omissis 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.» 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013,  n.  80,
          reca: «Riordino della disciplina riguardante il diritto  di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni».