Art. 8
Proroga del contingente «Strade sicure»
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 ottobre 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: «31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;
b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il
seguente:
«3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione
degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l''articolo 22, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 maggio 2020, n. 128, S.O., recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui
all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio
2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di
effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma
1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa
complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.»
- Si riportano gli articoli 1053, comma 1, 1242 e
2233-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,
S.O., recante «Codice dell'ordinamento militare.», come
modificati dal presente articolo:
«Art. 1053 (Formazione delle aliquote di valutazione
degli ufficiali). - 1. Il 15 settembre di ogni anno, il
Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare, con apposite determinazioni, indica per
ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall' articolo 1093;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non
iscritti in quadro;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'
sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato
la sospensione della valutazione o della promozione.»
«Art. 1242 (Aliquote di valutazione). - 1. Gli
ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere
valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in
apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della
difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote,
che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per
l'impedimento alla valutazione o alla promozione, previste
dall' articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del
presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di
cui al capo V del presente titolo.
2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 15
settembre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di
ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento
comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza
nel grado o l'anzianita' di servizio prevista all' articolo
1243.
3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi
con anzianita' decorrente dal giorno successivo al
compimento delle permanenze previste dall' articolo 1243.»
«Art. 2233-quater (Regime transitorio per la
formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019,
per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e
gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto
del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo
ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti
a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a
decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli
1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello,
colonnello, e gradi corrispondenti:
a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il
grado di maggiore, tenente colonnello e gradi
corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi
di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni
di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei
periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e
corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1,
2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli
anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti,
nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e
corrispondenti, per la parte residuale, in misura
complessivamente pari alla riduzione della permanenza
richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di
maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato
3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle
aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi
corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed
economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e
gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente
necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da
parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.
3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e
gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al
grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere
previste distinte aliquote sulla base delle diverse
anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di
valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15
ottobre.».