Art. 9
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
128
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola «individua» sono aggiunte le
seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»;
b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero dal», sono aggiunte le seguenti: «Ministro, anche
senza portafoglio, o dal».
Riferimenti normativi
- Si riporta l''articolo 21 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
giugno 2003, n. 129, recante «Riordino dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.)», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Indirizzo e coordinamento in materia
spaziale e aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare
l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e
aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi
correlati e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
di seguito denominato "Comitato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, individua il Ministro, anche senza
portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle
politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della
Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di
supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza
portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega alle politiche
spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della
difesa, dell'interno, per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dai
Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati,
nonche' dal Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri
possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un
vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente
per i rispettivi Dicasteri.
4. In merito agli specifici argomenti discussi dal
Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al
comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile
all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove
convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati
non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per
rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a
legislazione vigente.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono
poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di
alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
e tenendo conto degli indirizzi della politica estera
nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore
spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore
produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del
Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di
accordi internazionali e nelle relazioni con organismi
spaziali internazionali;
c) approva il Documento strategico di politica
spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le
linee di intervento finanziario per lo sviluppo di
tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi
spaziali a favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e
dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le
attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la
partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale
europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali
e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme
di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli
enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati,
individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti
nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di
pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi
compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni
anche con soggetti privati, per la realizzazione di
programmi applicativi di prevalente interesse
istituzionale;
h) definisce le priorita' di ricerca e applicative
nazionali e gli investimenti pubblici del settore,
incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra
soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere,
sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e
lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo
sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo
italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese;
i) definisce il quadro delle risorse finanziarie
disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed
aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di
servizi satellitari innovativi di interesse pubblico,
perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
private, destinate alla realizzazione di infrastrutture
spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera h);
l) elabora le linee strategiche governative del
settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari
processi di internazionalizzazione delle capacita'
nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore
spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni
interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento
tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle
tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti
dell'industria e dei servizi nazionali, nonche' i
trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle
applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilita'
con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del
trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze
capacitive nel settore spaziale individuate dalle
amministrazioni interessate, di cui alla lettera l),
specifici accordi di programma congiunti tra le
amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
interministeriale di servizi applicativi, sistemi,
infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei
risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti
sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative normative per la
realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse
pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e
aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
e di tipo duale, con particolare riferimento alle
applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in
raccordo con i programmi internazionali ed europei a
valenza strategica;
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle
attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore
spaziale e aerospaziale;
r) promuove il trasferimento di conoscenze dal
settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con
riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del
territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo,
nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;
s) promuove misure volte a sostenere le domande e
l'offerta di formazione in discipline spaziali e
aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle
iniziative promosse dalle universita' italiane.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il
Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico
dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi
compreso il settore industriale, nel limite massimo di
cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e
trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di
gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati
dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di
lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di
presenza, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di
missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna
Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con
esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono
previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»