Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno  2003,  n.
                                 128 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  dopo  la  parola  «individua»  sono  aggiunte  le
seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri ovvero dal», sono aggiunte  le  seguenti:  «Ministro,  anche
senza portafoglio, o dal». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l''articolo 21 del decreto  legislativo  4
          giugno 2003, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          giugno  2003,  n.  129,  recante   «Riordino   dell'Agenzia
          spaziale italiana (A.S.I.)», come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  2  (Indirizzo  e  coordinamento   in   materia
          spaziale e  aerospaziale).  -  1.  Al  fine  di  assicurare
          l'indirizzo  e  il  coordinamento  in  materia  spaziale  e
          aerospaziale anche con  riferimento  ai  servizi  operativi
          correlati e' istituito, presso la Presidenza del  Consiglio
          dei  ministri,  il  Comitato   interministeriale   per   le
          politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
          di seguito denominato "Comitato". 
              2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, individua il Ministro,  anche  senza
          portafoglio,  ovvero  il  Sottosegretario  di  Stato   alla
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  con  delega  alle
          politiche  spaziali  e  aerospaziali  e   l'ufficio   della
          Presidenza del Consiglio responsabile  delle  attivita'  di
          supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio dei ministri ovvero  dal  Ministro,  anche  senza
          portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  con  delega  alle  politiche
          spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri  della
          difesa, dell'interno, per i beni e le attivita'  culturali,
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze   e   dai
          Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati,
          nonche' dal  Presidente  della  Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province autonome. I citati  Ministri
          possono delegare la loro partecipazione al Comitato  ad  un
          vice Ministro o ad un Sottosegretario di  Stato  competente
          per i rispettivi Dicasteri. 
              4. In merito  agli  specifici  argomenti  discussi  dal
          Comitato, il Presidente, sentiti i  componenti  di  cui  al
          comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
          Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
          di enti pubblici  e  privati  la  cui  presenza  sia  utile
          all'espletamento  delle  funzioni  del  Comitato.   Laddove
          convocato,  il  presidente  dell'A.S.I.  partecipa,   senza
          diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
          alta consulenza tecnico-scientifica. Ai  soggetti  invitati
          non  spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  altri
          emolumenti comunque denominati. Agli  eventuali  oneri  per
          rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
          risorse   di   ciascuna   Amministrazione   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Le spese per  il  funzionamento  del  Comitato  sono
          poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
          Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti  compensi,
          indennita'  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di
          alta direzione, indirizzo e  coordinamento  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
          proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
          e tenendo  conto  degli  indirizzi  della  politica  estera
          nazionale e della politica dell'Unione europea nel  settore
          spaziale e aerospaziale: 
                a) definisce gli indirizzi  del  Governo  in  materia
          spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
          all'innovazione tecnologica e  alle  ricadute  sul  settore
          produttivo, nonche'  in  ordine  alla  predisposizione  del
          Documento strategico di politica spaziale nazionale; 
                b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di
          accordi internazionali  e  nelle  relazioni  con  organismi
          spaziali internazionali; 
                c)  approva  il  Documento  strategico  di   politica
          spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le
          linee  di  intervento  finanziario  per  lo   sviluppo   di
          tecnologie industriali innovative e di servizi  applicativi
          spaziali a favore della crescita economica del Paese; 
                d)  assicura  il  coordinamento   dei   programmi   e
          dell'attivita'  dell'A.S.I.  con  i  programmi  e  con   le
          attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche; 
                e)   individua   le   linee   prioritarie   per    la
          partecipazione ai programmi europei  dell'Agenzia  spaziale
          europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali
          e multilaterali; 
                f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo  di  forme
          di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra  gli
          enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
          universitarie e  il  mondo  dell'impresa,  con  particolare
          riferimento alle piccole e medie imprese di settore; 
                g) definisce gli indirizzi per  le  iniziative  delle
          amministrazioni  e  dei  soggetti   pubblici   interessati,
          individuati ai sensi della normativa vigente, e  competenti
          nelle  applicazioni  e  nei  servizi  spaziali,  anche   di
          pubblica  responsabilita',  nel  rispetto  dei   rispettivi
          compiti e funzioni,  favorendo  sinergie  e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  privati,  per  la  realizzazione   di
          programmi    applicativi    di     prevalente     interesse
          istituzionale; 
                h) definisce le priorita' di  ricerca  e  applicative
          nazionali  e  gli  investimenti   pubblici   del   settore,
          incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie  tra
          soggetti  pubblici  e  privati,  al  fine  di   promuovere,
          sviluppare  e   diffondere   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale  e
          lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di  favorire  lo
          sviluppo  e  la  competitivita'  del   sistema   produttivo
          italiano, con particolare riguardo  alle  piccole  e  medie
          imprese; 
                i) definisce  il  quadro  delle  risorse  finanziarie
          disponibili per l'attuazione delle  politiche  spaziali  ed
          aerospaziali, secondo criteri di promozione e  sviluppo  di
          servizi  satellitari  innovativi  di  interesse   pubblico,
          perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
          private, destinate  alla  realizzazione  di  infrastrutture
          spaziali e aerospaziali e nel rispetto di  quanto  previsto
          dalla lettera h); 
                l)  elabora  le  linee  strategiche  governative  del
          settore spaziale e aerospaziale,  promuovendo  i  necessari
          processi   di   internazionalizzazione   delle    capacita'
          nazionali, individuando le esigenze capacitive nel  settore
          spaziale  e  aerospaziale  indicate  dalle  amministrazioni
          interessate,  favorendo  lo  sviluppo  e  il  potenziamento
          tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle
          tecnologie spaziali e  aerospaziali  negli  altri  comparti
          dell'industria  e  dei   servizi   nazionali,   nonche'   i
          trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca  alle
          applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica  utilita'
          con particolare riferimento ai settori  dell'ambiente,  del
          trasporto e delle telecomunicazioni; 
                m) promuove,  sulla  base  delle  condivise  esigenze
          capacitive   nel   settore   spaziale   individuate   dalle
          amministrazioni  interessate,  di  cui  alla  lettera   l),
          specifici   accordi   di   programma   congiunti   tra   le
          amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
          interministeriale   di   servizi   applicativi,    sistemi,
          infrastrutture spaziali; 
                n) effettua la valutazione globale dei ritorni e  dei
          risultati  dei  programmi  pluriennali  per   gli   aspetti
          sociali, strategici ed economici; 
                o) promuove opportune  iniziative  normative  per  la
          realizzazione di nuovi  servizi  satellitari  di  interesse
          pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea; 
                p) promuove lo  sviluppo  dei  programmi  spaziali  e
          aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
          e  di  tipo  duale,  con   particolare   riferimento   alle
          applicazioni per la sicurezza civile e militare,  anche  in
          raccordo  con  i  programmi  internazionali  ed  europei  a
          valenza strategica; 
                q) predispone, entro il 30 giugno di ogni  anno,  una
          relazione  alle  Camere  contenente  l'illustrazione  delle
          attivita' e dei risultati degli  investimenti  nel  settore
          spaziale e aerospaziale; 
                r)  promuove  il  trasferimento  di  conoscenze   dal
          settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita',  con
          riferimento ai settori dell'ambiente,  della  gestione  del
          territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
          naturali e dei rischi derivanti  dall'attivita'  dell'uomo,
          nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; 
                s) promuove misure volte a  sostenere  le  domande  e
          l'offerta  di   formazione   in   discipline   spaziali   e
          aerospaziali, tenendo conto annualmente  del  quadro  delle
          iniziative promosse dalle universita' italiane. 
              7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il
          Comitato  si  avvale   del   supporto   tecnico-scientifico
          dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del  settore,  ivi
          compreso il settore  industriale,  nel  limite  massimo  di
          cinque unita', selezionati secondo  procedure  obiettive  e
          trasparenti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  di
          gruppi  di  lavoro  e  di  comitati  di  studio  coordinati
          dall'A.S.I. Agli esperti e  ai  componenti  dei  gruppi  di
          lavoro e dei comitati di studio  non  spettano  gettoni  di
          presenza,   indennita'   o   altri   emolumenti    comunque
          denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di  spese  di
          missione si provvede nell'ambito delle risorse di  ciascuna
          Amministrazione disponibili  a  legislazione  vigente,  con
          esclusione dei soggetti  privati,  per  i  quali  non  sono
          previsti rimborsi a carico della finanza pubblica. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.»