Art. 2 Requisiti di qualita' dell'offerta formativa e valore dei titoli rilasciati 1. Per le finalita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono requisiti di qualita' dei corsi ordinari erogati dalle Scuole: a) disponibilita' e gratuita' delle strutture convittuali e residenziali, da acquisire anche tramite convenzioni con altri enti pubblici o privati adeguate alla numerosita' degli studenti, specificatamente per un numero di posti letto pari a quello degli studenti iscritti, al fine di consentire un'effettiva collegialita' dell'esperienza e del percorso formativo offerto agli studenti. Tali strutture si devono qualificare come strutture residenziali universitarie ai sensi di quanto previsto all'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; b) disponibilita' di un corpo docente, composto da professori e ricercatori dell'universita' sede della scuola e di altre istituzioni universitarie nonche' da studiosi di elevata qualificazione scientifica, dedicato alla supervisione degli studenti e all'erogazione dell'offerta didattica della scuola; c) presenza di requisiti di accesso e di verifica dei risultati ottenuti dagli studenti da cui si attesti la qualita' delle procedure di ammissione e di permanenza nella scuola relativamente ai seguenti criteri: selettivita' delle procedure di ammissione mediante procedure ad evidenza pubblica; votazione minima non inferiore a 24 e media non inferiore a 27 degli esami sostenuti dallo studente nel corso di studio, ai fini della ammissione agli anni successivi; previsione di una prova finale per il conseguimento del diploma dei corsi ordinari delle scuole, cui sono in ogni caso ammessi, in relazione al livello del corso stesso, coloro che hanno acquisito la laurea, la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; d) disponibilita' di servizi specifici destinati agli studenti: programmi di tutorato e placement, opportunita' di mobilita' internazionale nel corso degli studi, servizi integrativi per la didattica e la ricerca; e) relazione positiva del Nucleo di valutazione sui requisiti di cui ai precedenti punti. 2. Il diploma acquisito al termine di un corso ordinario che rispetti i requisiti di qualita' di cui al comma 1, che preveda almeno 60 CFU e con durata pari a quella di un corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico rilasciato da una scuola e' equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Nelle more della adozione e della attuazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2 l'equiparazione dei titoli di cui al comma 2 viene dichiarata con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, nonche' al fine di rendere disponibile un quadro conoscitivo unitario delle attivita' delle Scuole per l'orientamento degli studenti, le universita' provvedono a comunicare al Ministero e ad aggiornare annualmente, secondo modalita' definite con provvedimento della competente Direzione generale, le informazioni relative all'offerta formativa attivata presso le Scuole. I dati relativi agli studenti iscritti e diplomati sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.