Art. 2 
 
Requisiti di qualita' dell'offerta  formativa  e  valore  dei  titoli
                             rilasciati 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto-legge
del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni  dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120, costituiscono requisiti  di  qualita'  dei
corsi ordinari erogati dalle Scuole: 
    a) disponibilita'  e  gratuita'  delle  strutture  convittuali  e
residenziali, da acquisire anche tramite convenzioni con  altri  enti
pubblici  o  privati  adeguate  alla  numerosita'   degli   studenti,
specificatamente per un numero di posti letto  pari  a  quello  degli
studenti iscritti, al fine di consentire  un'effettiva  collegialita'
dell'esperienza e del percorso formativo offerto agli studenti.  Tali
strutture  si  devono   qualificare   come   strutture   residenziali
universitarie ai sensi di quanto previsto all'art. 13, commi 2  e  4,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
    b) disponibilita' di un corpo docente, composto da  professori  e
ricercatori dell'universita' sede della scuola e di altre istituzioni
universitarie  nonche'  da   studiosi   di   elevata   qualificazione
scientifica,   dedicato   alla   supervisione   degli   studenti    e
all'erogazione dell'offerta didattica della scuola; 
    c) presenza di requisiti di accesso e di verifica  dei  risultati
ottenuti dagli studenti da cui si attesti la qualita' delle procedure
di ammissione e di permanenza nella scuola relativamente ai  seguenti
criteri: 
      selettivita' delle procedure di ammissione  mediante  procedure
ad evidenza pubblica; 
      votazione minima non inferiore a 24 e media non inferiore a  27
degli esami sostenuti dallo studente nel corso  di  studio,  ai  fini
della ammissione agli anni successivi; 
      previsione di una prova finale per il conseguimento del diploma
dei corsi ordinari delle scuole, cui sono in ogni  caso  ammessi,  in
relazione al livello del corso stesso, coloro che hanno acquisito  la
laurea, la laurea magistrale e la laurea  magistrale  a  ciclo  unico
secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge  del
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120; 
    d) disponibilita' di servizi specifici destinati  agli  studenti:
programmi  di  tutorato  e  placement,  opportunita'   di   mobilita'
internazionale nel corso degli  studi,  servizi  integrativi  per  la
didattica e la ricerca; 
    e) relazione positiva del Nucleo di valutazione sui requisiti  di
cui ai precedenti punti. 
  2. Il diploma acquisito  al  termine  di  un  corso  ordinario  che
rispetti i requisiti di qualita' di  cui  al  comma  1,  che  preveda
almeno 60 CFU e con durata pari  a  quella  di  un  corso  di  laurea
magistrale o di laurea magistrale a ciclo  unico  rilasciato  da  una
scuola e' equiparato, agli effetti di legge,  al  master  di  secondo
livello di  cui  all'art.  3,  comma  9,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270. 
  3. Nelle more della adozione e della attuazione del decreto di  cui
al successivo art. 3, comma 2 l'equiparazione dei titoli  di  cui  al
comma 2 viene dichiarata con provvedimento della competente Direzione
generale del Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti di
cui al precedente comma 1. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, nonche' al fine  di  rendere
disponibile un quadro  conoscitivo  unitario  delle  attivita'  delle
Scuole per l'orientamento degli studenti, le universita' provvedono a
comunicare  al  Ministero  e  ad  aggiornare   annualmente,   secondo
modalita'  definite  con  provvedimento  della  competente  Direzione
generale, le informazioni  relative  all'offerta  formativa  attivata
presso le Scuole. I dati relativi agli studenti iscritti e  diplomati
sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.