Art. 3 
 
Accreditamento iniziale  e  periodico  delle  Scuole  e  dei  collegi
                              d'Ateneo 
 
  1.  L'attivita'   didattica   delle   Scuole   e'   sottoposta   ad
accreditamento, iniziale e periodico, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 
  2. Con successivo decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti  i
criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento  iniziale
e per l'accreditamento periodico delle  scuole  nonche'  dei  collegi
istituiti  presso  le  universita'  in   sostituzione   del   decreto
ministeriale n. 338 del 24 aprile 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 settembre 2021 
 
                                                   Il Ministro: Messa