Art. 3 Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole e dei collegi d'Ateneo 1. L'attivita' didattica delle Scuole e' sottoposta ad accreditamento, iniziale e periodico, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 2. Con successivo decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e per l'accreditamento periodico delle scuole nonche' dei collegi istituiti presso le universita' in sostituzione del decreto ministeriale n. 338 del 24 aprile 2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2021 Il Ministro: Messa