Art. 2 
 
              Individuazione degli interventi e termini 
                    di aggiudicazione dei lavori 
 
  1. Sono approvati i piani degli interventi  proposti  da  Province,
Citta' metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale  di  cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. Gli enti locali  di  cui  all'allegato  A  sono  autorizzati  ad
avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli
di progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 
  3. Il termine entro il quale devono essere  affidati  i  lavori  e'
stabilito: 
    a) per gli interventi il cui importo  lavori  e'  inferiore  alla
soglia di rilevanza comunitaria,  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non  oltre  il  31  agosto
2022; 
    b) per gli interventi di nuova costruzione o di  importo  pari  o
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di  cui  all'art.  35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non  oltre  il
31 dicembre 2022. 
  4. I termini  di  cui  al  comma  3  si  intendono  rispettati  con
l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 
  5. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di
avvio dei lavori e di conclusione degli stessi  definiti  nell'ambito
delle linee guida di cui all'art.  55  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, attualmente in corso di conversione. 
  6. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai  commi  3  e  5,
essendo gli interventi inclusi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza.