Art. 2 Individuazione degli interventi e termini di aggiudicazione dei lavori 1. Sono approvati i piani degli interventi proposti da Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 3. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' stabilito: a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 2022; b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 4. I termini di cui al comma 3 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 5. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di avvio dei lavori e di conclusione degli stessi definiti nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione. 6. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 5, essendo gli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.