Art. 3 
 
                 Modifica dei piani degli interventi 
                      per esigenze sopravvenute 
 
  1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi  per  sopravvenute
esigenze idoneamente motivate dal  punto  di  vista  tecnico  possono
essere approvate con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  fermi
restando i termini per  le  proposte  di  aggiudicazione  dei  lavori
definiti ai sensi dell'art. 2. 
  2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte  degli
enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in  sede
di sviluppo progettuale, l'intervento proposto  non  sia  compatibile
ne'  preservabile  con  altri  interventi  relativi  alla   sicurezza
strutturale e sismica del medesimo edificio.