Art. 4 
 
           Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio 
 
  1. Le erogazioni sono disposte direttamente in  favore  degli  enti
locali beneficiari con la seguente modalita': 
    a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento,  all'avvenuta
registrazione  del  presente  decreto  da  parte  degli   organi   di
controllo; 
    b) la restante somma puo' essere richiesta  solo  successivamente
all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e  viene  erogata  sulla  base
degli stati di avanzamento lavori o delle spese  maturate  dall'ente,
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del  90%  della  spesa  complessiva  al  netto  del
ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito  dell'avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 
  2. Le economie di gara non restano nella  disponibilita'  dell'ente
locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che  costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e  ad  aggiornare  i
dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 
  5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio  e  per  la
rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni  contenute  in
apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77,  attualmente  in  corso  di  conversione,  che
saranno  inviate  dal  Ministero   dell'istruzione   ad   ogni   ente
beneficiario. 
  6. Gli enti  sono  tenuti  ad  apporre  su  tutti  i  documenti  di
riferimento sia  amministrativi  che  tecnici  la  seguente  dicitura
«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».