IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                                  e 
 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue  modifiche
ed integrazioni, relativo alle «Norme generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo
e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visti in particolare, gli articoli 7, comma 3, e 8,  comma  3,  del
suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in  particolare,
l'art. 7, comma 11, che prevede che con decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura ed il Ministro della transizione  ecologica  e
d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono  adottate
disposizioni per la definizione di criteri minimi  nazionali  per  il
riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali
preesistenti per le superfici di cui all'art. 5, comma 2, lettera a),
del medesimo decreto legislativo. 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,
n. 31, «Regolamento recante individuazione degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata»; 
  Tenuto  conto  delle  considerazioni   espresse   dal   tavolo   di
concertazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e le regioni e province autonome  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
26 giugno 2019, n. 6792, e del tavolo di filiera foresta legno di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 34/2018; 
  Tenuto conto della circolare emessa dal MIPAAF  in  data  22  marzo
2019, recante i criteri per  l'applicazione  dell'art.  5,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo n. 34/2018; 
  Acquisito il concerto del Ministero della cultura e  del  Ministero
della transizione ecologica; 
  Acquisita  l'intesa  in  data  4  agosto  2021   della   conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Generalita' 
 
  1. Sono di seguito definiti, ai sensi dell'art. 7,  comma  11,  del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed esclusivamente  ai  fini
del ripristino delle attivita'  agricole  e  pastorali  preesistenti,
della  conservazione  della  biodiversita'  e  della   qualita'   del
paesaggio, i criteri minimi nazionali  per  il  riconoscimento  dello
stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per  le
superfici escluse dalla definizione  di  bosco  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, fatte
salve le esclusioni gia' disposte al comma 1 del medesimo articolo. 
  2. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle
proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e
socio-economiche,  nell'adozione  delle  disposizioni  del   presente
decreto possono adottare criteri piu' restrittivi e  integrativi  con
cui procedere all'accertamento dello stato di abbandono, purche'  non
venga diminuito il livello di tutela e  conservazione  delle  foreste
come presidio fondamentale della qualita' della vita. 
  3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.