IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA CULTURA e IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visti in particolare, gli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 7, comma 11, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della cultura ed il Ministro della transizione ecologica e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»; Tenuto conto delle considerazioni espresse dal tavolo di concertazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 26 giugno 2019, n. 6792, e del tavolo di filiera foresta legno di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 34/2018; Tenuto conto della circolare emessa dal MIPAAF in data 22 marzo 2019, recante i criteri per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 34/2018; Acquisito il concerto del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica; Acquisita l'intesa in data 4 agosto 2021 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono di seguito definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed esclusivamente ai fini del ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversita' e della qualita' del paesaggio, i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per le superfici escluse dalla definizione di bosco ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, fatte salve le esclusioni gia' disposte al comma 1 del medesimo articolo. 2. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni del presente decreto possono adottare criteri piu' restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello stato di abbandono, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita. 3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.