Art. 2 
 
             Superfici meritevoli di tutela e ripristino 
 
  1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera a)  del  decreto  legislativo  3  aprile
2018, n.  34,  devono  essere  individuate  dal  Piano  paesaggistico
regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso  di
discrepanza tra cartografia e stato dei  luoghi,  ovvero  nell'ambito
degli  specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati,  ai   sensi
dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  dalle  strutture
regionali compenti  in  materia  agro-silvo-pastorale,  ambientale  e
paesaggistica e dai  competenti  organi  territoriali  del  Ministero
della cultura. 
  2. Sono prioritariamente ricomprese tra  le  superfici  di  cui  al
comma 1, in quanto gia' riconosciute  meritevoli  di  tutela,  quelle
individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite  nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse  storico,  delle
pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 19 novembre 2012, n. 17070,  qualora  si  rilevi  che,  per
mutate condizioni, non rispondano piu' ai requisiti  di  persistenza,
unicita'  e  integrita'  che  hanno  costituito  il  presupposto  per
l'iscrizione nel medesimo registro. 
  3. Le regioni, attraverso gli strumenti di cui al comma 1,  possono
dettare specifiche norme d'uso coerenti con le finalita' di tutela  e
ripristino. Le superfici individuate continuano ad essere considerate
bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e
recupero delle  attivita'  agricole  e  pastorali  autorizzati  dalle
strutture competenti. Sono fatte salve,  se  presenti,  le  ulteriori
misure di tutela di cui  all'art.  134  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni  regionali  vigenti,  ai  sensi
degli articoli 1 e 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel
caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico. 
  5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  in  materia   di
valutazione  di  incidenza  ai  sensi  dell'art.  6  della  direttiva
92/43/CEE, nel caso di terreni ricadenti in siti  della  rete  Natura
2000. 
  6. Le superfici  meritevoli  di  tutela  per  il  ripristino  delle
attivita'  agricole  e  pastorali  preesistenti  tornano  ad   essere
considerate bosco, a  seguito  di  abbandono  o  qualora  si  intenda
attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.