Art. 2 Superfici meritevoli di tutela e ripristino 1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, devono essere individuate dal Piano paesaggistico regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura. 2. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici di cui al comma 1, in quanto gia' riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano piu' ai requisiti di persistenza, unicita' e integrita' che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro. 3. Le regioni, attraverso gli strumenti di cui al comma 1, possono dettare specifiche norme d'uso coerenti con le finalita' di tutela e ripristino. Le superfici individuate continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti, ai sensi degli articoli 1 e 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico. 5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE, nel caso di terreni ricadenti in siti della rete Natura 2000. 6. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.