Art. 3 Criteri minimi 1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 2, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste all'art. 2 del presente decreto, o, in assenza degli strumenti di cui all'art. 2, comma 1, per un'estensione non superiore ai tre ettari, previo accertamento da parte delle autorita' competenti sulla base di una o piu' delle seguenti documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino: a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954; b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza; c) decreti ministeriali e delibere regionali ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attivita' agricole e pastorali; in tale caso si potra' prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo; d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attivita' colturali, agricole o pascolive; e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attivita' non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata; f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorche' invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata; g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purche' non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualita' di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali; h) inserimento negli elenchi di cui l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 2. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, le seguenti aree: a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario: o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente; c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al comma 1, lettera c); d) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2021 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro della cultura Franceschini Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 858