Art. 3 
 
                           Criteri minimi 
 
  1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma  2,  le
superfici in stato di abbandono colturale di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a),  possono  essere  riconosciute  meritevoli  di  tutela  e
ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti  secondo
le disposizioni previste all'art.  2  del  presente  decreto,  o,  in
assenza degli strumenti di cui all'art. 2, comma 1, per un'estensione
non superiore ai tre  ettari,  previo  accertamento  da  parte  delle
autorita'  competenti  sulla  base  di  una  o  piu'  delle  seguenti
documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e  continuativa
di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di
eventuale ripristino: 
    a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del
1954; 
    b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti  al  1954,
diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza; 
    c) decreti ministeriali e delibere  regionali  ex  art.  136  del
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  di  dichiarazione  di
notevole interesse  pubblico,  che  individuino  aree  meritevoli  di
tutela per la presenza di specifiche attivita' agricole e  pastorali;
in tale caso si potra' prescindere dal limite di superficie di cui al
comma 1, fatte salve le specifiche esigenze  di  tutela  dettate  dal
suddetto vincolo; 
    d)  indagini  storico-ambientali   svolte   tramite   consolidate
metodologie scientifiche su dati non antecedenti  al  1954  quali  ad
esempio   indagini   palinologiche,    dendrocronologiche,    storico
archivistiche che dimostrino la presenza stabile  e  continuativa  di
precedenti attivita' colturali, agricole o pascolive; 
    e) presenza  di  sistemazioni  idraulico-agrarie,  terrazzamenti,
muri a secco, ciglioni o manufatti destinati  a  colture  agricole  o
pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili
che testimoniano la precedente stabile e continuativa  attivita'  non
antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata; 
    f) colture agricole e  pastorali  tuttora  rilevabili,  ancorche'
invase da vegetazione arborea, arbustiva  o  entrambe,  attestati  da
perizia giurata; 
    g) contratti notarili  di  compravendita  e  dati  contenuti  nel
fascicolo  aziendale,  purche'  non  in  contrasto  con  altri   atti
pubblici, in cui sia descritta la qualita'  di  coltura  presente  al
momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti
antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali; 
    h) inserimento negli elenchi  di  cui  l'art.  3,  comma  4,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
  2. Non possono essere riconosciute, ai fini  del  ripristino  delle
attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera
a), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, le seguenti aree: 
    a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie  di
interesse comunitario: o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di
particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa  vigente
o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree  protette  di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
    b)  superfici  con  formazioni  forestali  aventi   funzione   di
protezione diretta di abitati, di beni e  infrastrutture  strategiche
di cui all'art. 3, comma 2, lettera  r)  del  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente; 
    c) formazioni forestali  ricadenti  in  aree  tutelate  ai  sensi
dell'art. 136 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  ad
eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al  comma  1,
lettera c); 
    d)  superfici  oggetto  di  interventi  diretti  e  volontari  di
rimboschimento   o   imboschimento,   derivanti   da   procedure   di
compensazione, anche ai fini dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.
34/2018. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 agosto 2021 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                             Patuanelli 
 
                      Il Ministro della cultura 
                            Franceschini 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 

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