IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8  settembre  2021  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui  all'art.  48,  commi  18  e  19,  lettera  a)
del decreto-legge n. 269/2003,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare
l'art. 1, comma 1 che proroga lo stato di emergenza nazionale fino al
31 dicembre 2021; 
  Considerato  il  protrarsi  dell'emergenza  sanitaria   a   livello
nazionale e mondiale; 
  Considerati i dati a supporto  della  somministrazione  baricitinib
per il trattamento di  soggetti  adulti  ospedalizzati  con  COVID-19
grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione  meccanica
non invasiva, e/o con livelli elevati degli indici  di  infiammazione
sistemica, delle raccomandazioni fornite da organismi  internazionali
e della situazione di carenza rappresentata dall'azienda  produttrice
di tocilizumab; 
  Ritenuto   opportuno   rendere   disponibili   ulteriori    opzioni
terapeutiche per i pazienti con COVID-19  nel  caso  di  carenza  del
medicinale tocilizumab; 
  Ritenuto altresi' opportuno consentire  la  prescrizione  di  detto
medicinale a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale  per  i
pazienti adulti  affetti  da  Covid-19,  ospedalizzati  con  COVID-19
grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione  meccanica
non invasiva, e/o con livelli elevati degli indici  di  infiammazione
sistemica, laddove il medicinale tocilizumab sia inserito nella lista
di  farmaci  temporaneamente  carenti   sul   territorio   nazionale,
pubblicata sul sito istituzionale di AIFA; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione straordinaria del 23 settembre 2021; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 28 settembre 2021, n. 55 - punto n. 2; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere   il   medicinale   baricitinib
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento  dei  pazienti  adulti  ospedalizzati  con
COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o  in  ventilazione
meccanica non invasiva, e/o  con  livelli  elevati  degli  indici  di
infiammazione  sistemica  nel  caso   di   carenza   del   medicinale
tocilizumab; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale baricitinib e' inserito, ai sensi dell'art. 1,  comma
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 648,  nell'elenco  istituito  col  provvedimento
della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni  terapeutiche
di cui all'art. 2.