Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile,  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per  il  trattamento  dei  pazienti
adulti ospedalizzati con COVID-19 grave, in ossigenoterapia  ad  alti
flussi o in ventilazione meccanica  non  invasiva,  e/o  con  livelli
elevati degli indici di infiammazione sistemica, nel caso di  carenza
del medicinale Ā«TocilizumabĀ», accertata  tramite  l'inclusione  nella
lista  di  farmaci  temporaneamente  carenti  ,  nel  rispetto  delle
condizioni per essi indicate nell'allegato che  fa  parte  integrante
della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale                                               dell'AIFA
https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96 e  agli  aggiornamenti
sui farmaci per il trattamento della malattia COVID-19 presenti  alla
pagina
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il
-trattamento-della-malattia-covid19