Art. 2 1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi o in ventilazione meccanica non invasiva, e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica, nel caso di carenza del medicinale Ā«TocilizumabĀ», accertata tramite l'inclusione nella lista di farmaci temporaneamente carenti , nel rispetto delle condizioni per essi indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96 e agli aggiornamenti sui farmaci per il trattamento della malattia COVID-19 presenti alla pagina https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il -trattamento-della-malattia-covid19