IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il «Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare» (COM(2015) 614) adottato nel dicembre 2015 con il quale la Commissione ha individuato la plastica come priorita' chiave e si e' impegnata a elaborare «una strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita», confermando altresi', nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e l'uso della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell'obiettivo della riciclabilita' di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM (2017) 650; Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla «Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente» («single-use plastics - SUP»), che si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana, nonche' promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno; Considerato in particolare l'art. 6, paragrafo 5, della succitata direttiva, che prevede come entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%; Considerato, altresi', l'art. 9 della medesima direttiva, che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all'immesso al consumo di tale tipologia di prodotti e al 2029 una percentuale pari al 90%; Visto il nuovo Piano di azione sull'economia circolare presentato dalla Commissione europea l'11 marzo 2020, punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per l'economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati Membri che prevede e una serie di misure, anche legislative, per l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del consumo dell'Unione europea; Considerato che la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica attraverso gli eco-compattatori rappresenta una modalita' che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei rifiuti al riciclo di alta qualita' e risulta pertanto fondamentale implementarne la diffusione sull'intero territorio nazionale; Visto l'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» al fine di contenere la produzione in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori con una dotazione di complessivi euro 27 milioni da destinare come contributi ai comuni per l'installazione di eco-compattatori; Visto che, ai sensi del menzionato art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le modalita' di utilizzo del citato fondo devono essere individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza Unificata; Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti; Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 4 agosto 2021; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, nonche' di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto, l'installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito Programma), ai sensi dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo. 2. In relazione al carattere sperimentale del programma di cui al comma 1, al fine di rilevare l'efficienza, l'efficacia ed economicita' del sistema di raccolta differenziata mediante l'uso degli eco-compattatori, i soggetti beneficiari si impegnano a mantenere gli stessi in proprio possesso ed in uso in favore dell'utenza per almeno tre anni dal momento dell'attivazione; si impegnano inoltre a fornire al Ministero della transizione ecologica, su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l'efficacia e la sostenibilita' del programma sperimentale in oggetto.