IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto  il  «Piano  d'azione  dell'UE  per   l'economia   circolare»
(COM(2015)  614)  adottato  nel  dicembre  2015  con  il   quale   la
Commissione ha individuato la plastica come priorita' chiave e si  e'
impegnata a elaborare «una strategia per affrontare  le  sfide  poste
dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena  del  valore  e
tenere conto del loro intero ciclo di  vita»,  confermando  altresi',
nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e  l'uso
della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento  dell'obiettivo
della riciclabilita' di tutti gli imballaggi  di  plastica  entro  il
2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM (2017) 650; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno  2019,  sulla  «Riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente» («single-use plastics
- SUP»), che si pone l'obiettivo di prevenire e  ridurre  l'incidenza
di determinati prodotti di  plastica  sull'ambiente  e  sulla  salute
umana, nonche' promuovere la transizione verso un'economia  circolare
con  modelli  imprenditoriali,  prodotti  e  materiali  innovativi  e
sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto  funzionamento  del
mercato interno; 
  Considerato in particolare l'art. 6, paragrafo 5,  della  succitata
direttiva, che prevede come entro il 2025 le bottiglie per bevande in
PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire
dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%; 
  Considerato, altresi',  l'art.  9  della  medesima  direttiva,  che
prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie
per bevande in PET,  ai  fini  del  successivo  avvio  a  riciclo,  e
segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso  rispetto  all'immesso
al consumo di tale tipologia di prodotti e al  2029  una  percentuale
pari al 90%; 
  Visto il nuovo Piano di azione sull'economia  circolare  presentato
dalla Commissione europea  l'11  marzo  2020,  punto  di  riferimento
principale per  le  politiche  europee  e  nazionali  per  l'economia
circolare che verranno sviluppate  e  messe  a  sistema  dagli  Stati
Membri che prevede e una serie  di  misure,  anche  legislative,  per
l'intero ciclo dei prodotti,  dalla  progettazione  al  riciclo,  con
l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e  del
consumo dell'Unione europea; 
  Considerato che  la  raccolta  differenziata  degli  imballaggi  in
plastica attraverso gli eco-compattatori  rappresenta  una  modalita'
che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio  dei
rifiuti al riciclo di alta qualita' e risulta  pertanto  fondamentale
implementarne la diffusione sull'intero territorio nazionale; 
  Visto l'art. 4-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111 convertito con modificazioni  dalla  legge  12  dicembre
2019, n. 141 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  un  fondo
denominato  «Programma  sperimentale  Mangiaplastica»  al   fine   di
contenere  la  produzione  in  plastica  attraverso   l'utilizzo   di
eco-compattatori con una dotazione di complessivi euro 27 milioni  da
destinare  come  contributi  ai   comuni   per   l'installazione   di
eco-compattatori; 
  Visto che, ai sensi del menzionato art. 4-quinquies, comma  1,  del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito  con  modificazioni
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le modalita'  di  utilizzo  del
citato fondo devono  essere  individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  sentita  la
Conferenza Unificata; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito in  legge  dell'11  settembre  2020,  n.  120,  che
stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del  Codice  unico
di  progetto  (CUP)  degli  interventi   che   costituisce   elemento
essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020,  n.  120,  ai  cui
effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella
seduta del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine di  contenere  la  produzione  di  rifiuti  in  plastica
attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, nonche'  di  favorirne  la
raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in
un'ottica di economia circolare,  il  presente  decreto  definisce  i
criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per  la  concessione   ed
erogazione del contributo, in  favore  dei  Comuni,  per  l'acquisto,
l'installazione di eco-compattatori a  valere  sul  fondo  denominato
«Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito  Programma),  ai
sensi dell'art. 4-quinquies del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, convertito con modificazioni dalla legge 12  dicembre  2019,  n.
141. Al fine del riconoscimento del contributo,  ogni  acquisto  deve
essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai  fini  del
presente decreto per eco-compattatore si intende un  macchinario  per
la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET,  in  grado
di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in  PET  e  ridurne  il
volume favorendone il riciclo. 
  2. In relazione al carattere sperimentale del programma di  cui  al
comma  1,  al  fine  di   rilevare   l'efficienza,   l'efficacia   ed
economicita' del sistema di  raccolta  differenziata  mediante  l'uso
degli  eco-compattatori,  i  soggetti  beneficiari  si  impegnano   a
mantenere gli  stessi  in  proprio  possesso  ed  in  uso  in  favore
dell'utenza per almeno tre  anni  dal  momento  dell'attivazione;  si
impegnano inoltre a fornire al Ministero della transizione ecologica,
su base annuale e per  almeno  tre  anni,  le  informazioni  utili  a
verificare l'efficacia e la sostenibilita' del programma sperimentale
in oggetto.