Art. 2
Risorse disponibili
1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente decreto
sono rese disponibili le seguenti risorse:
a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di
cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui;
b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;
c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.