Art. 2 Risorse disponibili 1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente decreto sono rese disponibili le seguenti risorse: a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui; b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro; c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro; d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.