Art. 2 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente  decreto
sono rese disponibili le seguenti risorse: 
  a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni  di  euro,  di
cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui; 
  b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro; 
  c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro; 
  d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.