Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono partecipare al Programma di cui all'art. 1, i comuni che
presentano apposita istanza corredata da un  progetto  costituito  da
una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato, sino  a
esaurimento delle risorse di cui all'art. 2, comma  1,  del  presente
decreto. 
  2. I comuni con popolazione inferiore a  100.000  abitanti  possono
presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore. 
  3. I comuni con popolazione superiore a  100.000  abitanti  possono
presentare   un'istanza,   per   ciascuna    delle    categorie    di
eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario
ogni 100.000 abitanti. 
  4. Il numero di abitanti residenti e' determinato secondo i criteri
previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267.