Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono partecipare al Programma di cui all'art. 1, i comuni che
presentano apposita istanza corredata da un progetto costituito da
una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato, sino a
esaurimento delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto.
2. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono
presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore.
3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono
presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di
eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario
ogni 100.000 abitanti.
4. Il numero di abitanti residenti e' determinato secondo i criteri
previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.