Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono partecipare al Programma di cui all'art. 1, i comuni che presentano apposita istanza corredata da un progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato, sino a esaurimento delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto. 2. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore. 3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di eco-compattatori previste nell'allegato, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti. 4. Il numero di abitanti residenti e' determinato secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.