Art. 5 
 
                      Istruttoria delle istanze 
 
  1. Le istanze accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  chiusura  del  termine  per   la
presentazione delle istanze, il Ministero della transizione ecologica
pubblica, sul proprio sito web, la graduatoria delle istanze ammesse,
sulla base della valutazione dei progetti presentati da  parte  della
competente direzione generale. 
  3. Nel caso di esclusione dalla graduatoria di cui al comma  2,  il
Ministero della transizione ecologica comunica al comune  richiedente
i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.