Art. 7
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' erogato sino a esaurimento della disponibilita'
annuale di finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero
della transizione ecologica. L'atto amministrativo di attribuzione
del contributo deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i CUP identificativi degli interventi oggetto di
finanziamento.
2. Il contributo e' erogato a ciascun comune nel limite di euro
15.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita' media e
di euro 30.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita'
alta come indicate nell'Allegato al presente decreto.
3. Sono esclusi dall'erogazione del contributo i comuni che ne
abbiano beneficiato l'anno precedente.
Nel caso in cui il costo del progetto sia superiore all'importo di
cui al comma 1, rimane a carico del comune la copertura della parte
di costo eccedente.
4. Il contributo e' trasferito ai comuni:
in prima rata pari al 30% del costo complessivo del progetto
previsto sulla base della documentazione allegata al progetto,
erogata a titolo di anticipazione contestualmente all'attribuzione
del contributo;
in seconda rata pari al saldo del contributo concesso dietro
presentazione di formale richiesta da parte del comune, corredata
dalla documentazione finale di spesa, idonea a consentire le
verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attivita' previste nel
progetto.