Art. 7 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato sino a esaurimento della disponibilita'
annuale di finanziamento di cui all'art. 2,  comma  1,  del  presente
decreto, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero
della transizione ecologica. L'atto  amministrativo  di  attribuzione
del contributo deve indicare, ai sensi dell'art. 11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, i CUP identificativi degli interventi oggetto  di
finanziamento. 
  2. Il contributo e' erogato a ciascun comune  nel  limite  di  euro
15.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita' media  e
di euro 30.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di  capacita'
alta come indicate nell'Allegato al presente decreto. 
  3. Sono esclusi dall'erogazione del  contributo  i  comuni  che  ne
abbiano beneficiato l'anno precedente. 
  Nel caso in cui il costo del progetto sia superiore all'importo  di
cui al comma 1, rimane a carico del comune la copertura  della  parte
di costo eccedente. 
  4. Il contributo e' trasferito ai comuni: 
    in prima rata pari al 30%  del  costo  complessivo  del  progetto
previsto  sulla  base  della  documentazione  allegata  al  progetto,
erogata a titolo di  anticipazione  contestualmente  all'attribuzione
del contributo; 
    in seconda rata pari al  saldo  del  contributo  concesso  dietro
presentazione di formale richiesta da  parte  del  comune,  corredata
dalla  documentazione  finale  di  spesa,  idonea  a  consentire   le
verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attivita' previste nel
progetto.