IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Visti gli orientamenti in materia di sostenibilita' fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi declinati nei «Sustainable Development Goals»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», nel cui contesto si attribuisce alla PAC un ruolo determinante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea sulla base dell'Agenda 2030; Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», che definisce una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una societa' giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e climaticamente neutra e che, in particolare, nel capitolo «Dal produttore al consumatore», evidenzia l'importanza degli agricoltori europei nella gestione della transizione verso gli obiettivi prefissati dall'Unione e l'importanza di sostenere gli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e preservare la biodiversita', attraverso la definizione di sistemi alimentari sostenibili; Vista la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore, con la quale si stabilisce un nuovo punto di equilibrio tra sistemi alimentari, biodiversita', salvaguardia della salute, benessere delle persone e, al tempo stesso, rafforzare la competitivita' e la resilienza del settore agroalimentare dell'UE; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, che stabilisce all'art. 16, comma, 1 lettera b, le regole per i regimi di qualita', compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli stati membri eleggibili ad ottenere il sostegno finanziario per la copertura delle spese di certificazione; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 3, comma 5-bis; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti agroalimentari, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che istituisce il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata - SQNPI e il successivo decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, n. 4890; Vista la legge 18 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 224-ter, che istituisce un sistema unitario di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola; Visto il comma 6 del predetto art. 224-ter che prevede la possibilita' di estendere ad altre filiere il sistema unitario di certificazione della sostenibilita' previsto per la della filiera vitivinicola; Ritenuto opportuno estendere alla filiera ortofrutticola la disposizione di cui all'art. 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, avvalendosi di un disciplinare comprendente l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche, da integrare, in sede di prima applicazione, con i principi e le disposizioni delle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera ortofrutticola, di cui alla legge 4 del 3 febbraio 2011 e da aggiornare con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica, ambientale e sociale; Considerato che il comma 2 del predetto art. 224-ter stabilisce che al fine di aggiornare il disciplinare e valutare l'impatto delle scelte operate e' necessario procedere all'istituzione di un sistema di monitoraggio della sostenibilita' e delle aziende della filiera ortofrutticola italiana, nonche' alla definizione di specifici indicatori; Considerata l'evoluzione a livello internazionale e nazionale del concetto di sostenibilita' che include necessariamente anche gli aspetti sociali ed economici oltre che quelli ambientali ed agronomici; Considerata l'esperienza maturata da numerose realta' agricole nazionali sulla misura della sostenibilita' e le buone pratiche agricole sostenibili sostenute attraverso i programmi di sviluppo rurale, i programmi operativi in ambito OCM, nonche' ulteriori iniziative volontarie di certificazione; Considerato che per definire in maniera adeguata il disciplinare e gli indicatori e' opportuno avvalersi della competenza e dell'esperienza dell'organismo tecnico scientifico di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014, che potra' avvalersi anche di esperti del settore ortofrutticolo, oltre alle professionalita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato la necessita' di favorire una adesione ampia al Sistema Qualita' nazionale produzione integrata, anche fruendo delle opzioni di deroga concesse ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 194/1995, come modificato dall'art. 43, comma 7-quater della legge 11 settembre 2020, n. 120; Decreta: Art. 1 Sistema di certificazione della sostenibilita' ortofrutticola 1. Ai sensi dell'art. 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020, n. 77, e' istituito il Sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera ortofrutticola, finalizzato a riscontrare la conformita' dei processi del settore ortofrutticolo rispetto allo specifico disciplinare definito al successivo art. 3. 2. Il Sistema di certificazione di cui al comma 1 utilizza le modalita' e le procedure del Sistema di Qualita' nazionale di produzione integrata, di cui all'art. 2 comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. 3. La rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare di cui al successivo art. 3 viene attestato mediante certificato di conformita' rilasciato dall'organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche.