IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visti  gli  orientamenti  in  materia  di  sostenibilita'   fissati
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli  obiettivi  declinati  nei
«Sustainable Development Goals»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  29  novembre
2017 dal titolo «Il futuro  dell'alimentazione  e  dell'agricoltura»,
nel cui contesto si attribuisce alla PAC un  ruolo  determinante  nel
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall'Unione europea sulla base dell'Agenda 2030; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre
2019 dal titolo «Il Green Deal  europeo»,  che  definisce  una  nuova
strategia di crescita mirata  a  trasformare  l'UE  in  una  societa'
giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il
profilo delle risorse, competitiva e climaticamente neutra e che,  in
particolare, nel capitolo «Dal produttore al consumatore»,  evidenzia
l'importanza  degli  agricoltori   europei   nella   gestione   della
transizione verso gli obiettivi prefissati dall'Unione e l'importanza
di sostenere gli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti  climatici,
proteggere l'ambiente e preservare la  biodiversita',  attraverso  la
definizione di sistemi alimentari sostenibili; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  del  20  maggio
2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore,  con  la
quale  si  stabilisce  un  nuovo  punto  di  equilibrio  tra  sistemi
alimentari, biodiversita', salvaguardia della salute, benessere delle
persone e,  al  tempo  stesso,  rafforzare  la  competitivita'  e  la
resilienza del settore agroalimentare dell'UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR)  per
la  programmazione  2014-2020  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 del Consiglio, che stabilisce all'art. 16, comma, 1 lettera
b, le  regole  per  i  regimi  di  qualita',  compresi  i  regimi  di
certificazione delle aziende agricole,  dei  prodotti  agricoli,  del
cotone e dei prodotti alimentari,  riconosciuti  dagli  stati  membri
eleggibili ad ottenere il sostegno finanziario per la copertura delle
spese di certificazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuate  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 3, comma
5-bis; 
  Vista la legge 3  febbraio  2011,  n.  4  recante  disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti  agroalimentari,
ed in particolare l'art. 2, comma 3, che  istituisce  il  Sistema  di
qualita' nazionale di produzione integrata - SQNPI  e  il  successivo
decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 maggio 2014, n. 4890; 
  Vista la legge 18 luglio 2020,  n.  77,  e  in  particolare  l'art.
224-ter, che istituisce un sistema unitario di  certificazione  della
sostenibilita' della filiera vitivinicola; 
  Visto  il  comma  6  del  predetto  art.  224-ter  che  prevede  la
possibilita' di estendere ad altre filiere  il  sistema  unitario  di
certificazione della sostenibilita' previsto  per  la  della  filiera
vitivinicola; 
  Ritenuto  opportuno  estendere  alla  filiera   ortofrutticola   la
disposizione di cui all'art. 224-ter della legge 18 luglio  2020,  n.
77, avvalendosi  di  un  disciplinare  comprendente  l'insieme  delle
regole produttive e di buone pratiche, da integrare, in sede di prima
applicazione, con i principi e  le  disposizioni  delle  linee  guida
nazionali di produzione integrata per la filiera  ortofrutticola,  di
cui alla legge 4 del 3 febbraio 2011  e  da  aggiornare  con  cadenza
almeno  annuale,  con  l'obiettivo  di  recepire   i   piu'   recenti
orientamenti in materia di  sostenibilita'  economica,  ambientale  e
sociale; 
  Considerato che il comma 2 del predetto art. 224-ter stabilisce che
al fine di aggiornare il  disciplinare  e  valutare  l'impatto  delle
scelte operate e' necessario procedere all'istituzione di un  sistema
di monitoraggio della sostenibilita' e delle  aziende  della  filiera
ortofrutticola  italiana,  nonche'  alla  definizione  di   specifici
indicatori; 
  Considerata l'evoluzione a livello internazionale e  nazionale  del
concetto di sostenibilita'  che  include  necessariamente  anche  gli
aspetti  sociali  ed  economici  oltre  che  quelli   ambientali   ed
agronomici; 
  Considerata l'esperienza  maturata  da  numerose  realta'  agricole
nazionali sulla misura  della  sostenibilita'  e  le  buone  pratiche
agricole sostenibili sostenute attraverso  i  programmi  di  sviluppo
rurale, i  programmi  operativi  in  ambito  OCM,  nonche'  ulteriori
iniziative volontarie di certificazione; 
  Considerato che per definire in maniera adeguata il disciplinare  e
gli  indicatori   e'   opportuno   avvalersi   della   competenza   e
dell'esperienza dell'organismo tecnico scientifico di cui all'art.  3
del decreto del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  n.
4890 dell'8 maggio 2014, che potra' avvalersi anche  di  esperti  del
settore ortofrutticolo, oltre  alle  professionalita'  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato la necessita' di favorire una adesione ampia al Sistema
Qualita' nazionale produzione integrata, anche fruendo delle  opzioni
di deroga concesse ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n.
194/1995, come modificato dall'art. 43, comma 7-quater della legge 11
settembre 2020, n. 120; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Sistema di certificazione della sostenibilita' ortofrutticola 
 
  1. Ai sensi dell'art. 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020,
n. 77, e' istituito il Sistema di certificazione della sostenibilita'
della  filiera   ortofrutticola,   finalizzato   a   riscontrare   la
conformita' dei processi del  settore  ortofrutticolo  rispetto  allo
specifico disciplinare definito al successivo art. 3. 
  2. Il Sistema di certificazione di  cui  al  comma  1  utilizza  le
modalita' e  le  procedure  del  Sistema  di  Qualita'  nazionale  di
produzione integrata, di cui  all'art.  2  comma  3,  della  legge  3
febbraio 2011, n. 4. 
  3.  La  rispondenza  del  processo  produttivo  ai  requisiti   del
disciplinare di cui al successivo art.  3  viene  attestato  mediante
certificato di conformita'  rilasciato  dall'organismo  di  controllo
incaricato di effettuare le verifiche.