Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2021
Il Capo Dipartimento: Blasi