Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' inviato  all'organo  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2021 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Blasi