Art. 2 1. Le regioni sono tenute ad utilizzare l'intero importo loro spettante, per offrire, attraverso le strutture dei propri servizi sanitari regionali o le strutture private accreditate operanti sul proprio territorio, alle coppie che ne facciano richiesta, le prestazioni di cura e diagnosi della infertilita' e della sterilita', ivi comprese le prestazioni di Procreazione medicalmente assistita. Qualora vi siano regioni ove le strutture dei rispettivi servizi sanitari regionali non siano in grado di offrire tali prestazioni, le stesse potranno essere erogate presso strutture pubbliche o private accreditate presso altre regioni in regime di mobilita' sulla base di specifici accordi. 2. L'onere sostenuto dai servizi sanitari regionali, a valere sulle somme assegnate come indicato all'art. 1 del presente decreto, deve corrispondere esclusivamente al costo sostenuto per i fattori produttivi impiegati per l'erogazione delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, debitamente rendicontato dalle strutture eroganti, nel caso di prestazioni erogate da strutture pubbliche che insistano nel territorio della regione a favore di cittadini residenti nella regione medesima. Per quanto riguarda le prestazioni erogate da strutture private accreditate e in mobilita', le modalita' di remunerazione andranno, nel primo caso, definite negli accordi di fornitura con le strutture private accreditate regionali e, nel secondo caso, negli accordi di cui al comma 1. Tale definizione dovra' sempre partire dalla quantificazione dei costi per le prestazioni erogate da strutture pubbliche regionali.