Art. 2 
 
  1. Le regioni sono  tenute  ad  utilizzare  l'intero  importo  loro
spettante, per offrire, attraverso le strutture  dei  propri  servizi
sanitari regionali o le strutture private  accreditate  operanti  sul
proprio  territorio,  alle  coppie  che  ne  facciano  richiesta,  le
prestazioni di cura e diagnosi della infertilita' e della sterilita',
ivi comprese le prestazioni di Procreazione  medicalmente  assistita.
Qualora vi siano regioni ove  le  strutture  dei  rispettivi  servizi
sanitari regionali non siano in grado di offrire tali prestazioni, le
stesse potranno essere erogate presso strutture pubbliche  o  private
accreditate presso altre regioni in regime di mobilita' sulla base di
specifici accordi. 
  2. L'onere sostenuto dai servizi sanitari regionali, a valere sulle
somme assegnate come indicato all'art. 1 del presente  decreto,  deve
corrispondere  esclusivamente  al  costo  sostenuto  per  i   fattori
produttivi impiegati per l'erogazione delle  prestazioni  erogate  in
regime  ambulatoriale,  debitamente  rendicontato   dalle   strutture
eroganti, nel caso di prestazioni erogate da strutture pubbliche  che
insistano  nel  territorio  della  regione  a  favore  di   cittadini
residenti nella regione medesima. Per quanto riguarda le  prestazioni
erogate da strutture private accreditate e in mobilita', le modalita'
di remunerazione andranno, nel primo caso, definite negli accordi  di
fornitura con le  strutture  private  accreditate  regionali  e,  nel
secondo caso, negli accordi di  cui  al  comma  1.  Tale  definizione
dovra'  sempre  partire  dalla  quantificazione  dei  costi  per   le
prestazioni erogate da strutture pubbliche regionali.