IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il medesimo art. 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del medesimo Fondo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo; c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; d) «imprese agricole»: le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni ed integrazioni; f) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni ed integrazioni; g) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; h) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i) «Registro SIAN»: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; j) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; k) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; l) «unita' locale»: l'impianto operativo o amministrativo/gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche, rilevabile dalla visura camerale.