IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020  e  bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2020-2022»   che
istituisce, nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, un Fondo per gli  investimenti  innovativi  delle  imprese
agricole, con una dotazione di euro  5.000.000,00  per  l'anno  2020,
destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali
delle imprese che determinano il reddito agrario ai  sensi  dell'art.
32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto  il  medesimo  art.  1,  comma  123,  che  prevede  che,  con
successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono
stabilite le modalita' attuative delle risorse del medesimo Fondo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali compatibili con il mercato comune  in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative  informazioni  alla  banca  di  dati,  istituita  presso  il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.  14,  comma  2,
della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la  denominazione  di
«Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto  il  regolamento  31  maggio  2017,  n.  115   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che le  informazioni  relative  agli  aiuti  nei  settori
agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri  SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale)  e  SIPA  (Sistema  italiano
della pesca e dell'acquacoltura),  che  assicurano,  per  il  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca
e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi  di  aiuti  e  degli
aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali e lo  svolgimento  delle
verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 19 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156
del 22 giugno 2020, recante «Definizione  dell'importo  totale  degli
aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra  lo
Stato, le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi  alle
imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
previsto dal citato art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160; 
  Sentito  il  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di  un
produttore primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in
locali separati, adibiti a tale scopo; 
    c) «decreto legislativo  n.  123/1998»:  il  decreto  legislativo
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    d) «imprese agricole»: le imprese, costituite in qualsiasi  forma
che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile  e
che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art.  32  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    e) «legge n. 160/2019»:  la  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    f) «legge n. 232/2016»:  la  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    g) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di  cui  all'allegato  I  del  TFUE,  senza
ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 
    h) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento
(CE) n. 104/2000  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1999,  relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti  della
pesca e dell'acquacoltura; 
    i)  «Registro  SIAN»:  la   sezione   applicativa   del   Sistema
informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della
legge 4 giugno 1984, n. 194,  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dedicata  alla  registrazione  degli
aiuti di Stato e degli  aiuti  de  minimis  nel  settore  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali; 
    j) «regolamento ABER»: il  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie di  aiuti  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
comune in applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    k) «trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur  sempre
un  prodotto  agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'   svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale  o
vegetale alla prima vendita; 
    l)     «unita'     locale»:      l'impianto      operativo      o
amministrativo/gestionale nel quale  l'impresa  esercita  stabilmente
una o piu' attivita' economiche, rilevabile dalla visura camerale.