Art. 10 
 
                    Erogazione dell'agevolazione 
 
  1. L'erogazione dell'agevolazione e'  effettuata  dal  Ministero  a
seguito della presentazione, da parte dell'impresa  beneficiaria,  di
un'apposita  richiesta  di  erogazione,   a   seguito   dell'avvenuto
integrale pagamento delle spese rendicontate, con le modalita' di cui
all'art. 7, comma 2, lettera c). 
  2. In sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione,  l'impresa
beneficiaria e' tenuta ad allegare, ai soli fini dei controlli di cui
all'art. 14, copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute  e
dei titoli di pagamento delle stesse. 
  3. E' fatta salva la possibilita'  per  l'impresa  beneficiaria  di
richiedere,  previa   presentazione   di   fideiussione   o   polizza
fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione di una  prima  quota  di
agevolazione, non superiore al 50 (cinquanta) per cento  dell'importo
complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo  di  anticipazione,
con le modalita' e le condizioni indicate nel  provvedimento  di  cui
all'art. 8, comma 2. 
  4. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono  essere
specificate  le  modalita'  di  trasmissione   della   richiesta   di
erogazione, nonche' indicata l'ulteriore documentazione relativa alle
spese sostenute di cui all'art. 7 da trasmettere al Ministero. 
  5. Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta  di  cui  al  comma  1,  verificata  la  completezza  e  la
regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto  delle
condizioni  di  erogabilita'  previste  dalle  disposizioni  vigenti,
procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  spettanti   sul   conto
corrente  indicato  dall'impresa  beneficiaria  nella  richiesta   di
erogazione. 
  6. La richiesta di  erogazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
trasmessa al Ministero  entro tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione
dell'investimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a).