Art. 10 Erogazione dell'agevolazione 1. L'erogazione dell'agevolazione e' effettuata dal Ministero a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'apposita richiesta di erogazione, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, con le modalita' di cui all'art. 7, comma 2, lettera c). 2. In sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria e' tenuta ad allegare, ai soli fini dei controlli di cui all'art. 14, copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento delle stesse. 3. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2. 4. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono essere specificate le modalita' di trasmissione della richiesta di erogazione, nonche' indicata l'ulteriore documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'art. 7 da trasmettere al Ministero. 5. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione. 6. La richiesta di erogazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'investimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a).