Art. 11 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto: 
    a) possono essere cumulate con altri aiuti di  Stato,  anche  «de
minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER; 
    b) non devono  essere  cumulate  con  i  pagamenti  di  cui  agli
articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n.  1305/2013  in
relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo  a
un'intensita' di aiuto o un  importo  di  aiuto  superiori  a  quelli
stabiliti dal regolamento ABER.