Art. 11 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto: a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER; b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.