Art. 12 
 
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a: 
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero; 
    b) ultimare l'investimento entro il termine di  cui  all'art.  7,
comma 3, lettera a); 
    c) mantenere i beni per l'uso previsto nella regione  in  cui  e'
ubicata la  sede  legale  o  l'unita'  locale  nei  termini  indicati
all'art. 7, comma 3, lettera b); 
    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni  disposte
dal Ministero; 
    e)  custodire  la  documentazione  amministrativa   e   contabile
relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme  nazionali
di riferimento; 
    f)  adempiere,  qualora  rientranti  nella   casistica   prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.  124
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  agli   obblighi   di
pubblicazione  delle  agevolazioni  ricevute.  Ai  predetti  fini,  i
soggetti  beneficiari  sono  tenuti  a  rilasciare  la  dichiarazione
prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124
del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove  non  tenuti
alla redazione della nota integrativa, nel proprio sito  internet  o,
in mancanza, nel portale digitale delle associazioni di categoria  di
appartenenza. A partire dal 1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli
obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una  sanzione
pari all'1 percento degli importi ricevuti con un importo  minimo  di
2.000,00 euro, nonche' la sanzione accessoria  dell'adempimento  agli
obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione
senza  che  il  trasgressore  abbia  ottemperato  agli  obblighi   di
pubblicazione  e   al   pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione  integrale  del
beneficio.