Art. 13 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministero dispone, in relazione  alla  natura  e  all'entita'
dell'inadempimento da  parte  dell'impresa  beneficiaria,  la  revoca
totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 11; 
    d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 12; 
    e) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre    procedure    concorsuali    con    finalita'    liquidatorie
antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; 
    f)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    g)   delocalizzazione   dell'attivita'   economica    interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione  degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico   europeo,
entro cinque  anni  dalla   data   di   ultimazione   dell'iniziativa
agevolata.