Art. 3 Gestione dell'intervento 1. L'intervento agevolativo di cui presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, la quale puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' «in house», ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo sono posti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del 3 (tre) per cento delle medesime risorse.