Art. 3 
 
                      Gestione dell'intervento 
 
  1. L'intervento agevolativo di  cui  presente  decreto  e'  gestito
dalla  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle   imprese   del
Ministero,  la  quale  puo'  avvalersi,  sulla   base   di   apposita
convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 123/1998 e dell'art. 19,  comma  5,  del  decreto-legge 1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, di societa' «in house», ovvero di societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto
dell'attuazione dell'intervento agevolativo sono posti, ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo  n.  123/1998,  a
carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro  il  limite
massimo del 3 (tre) per cento delle medesime risorse.