Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1,  comma
123 della legge n. 160/2019, pari  a  euro  5.000.000,00  per  l'anno
2020,   comprensivi   degli   eventuali   oneri   per   la   gestione
dell'intervento di cui all'art. 3, comma 2, e fatti  salvi  eventuali
incrementi  della  dotazione  finanziaria  disposti  con   successivi
provvedimenti legislativi o amministrativi.