Art. 4 Risorse finanziarie disponibili 1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 123 della legge n. 160/2019, pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 2, e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.