Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 17 del regolamento ABER, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 percento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, ovvero del 40 percento nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.