Art. 7 Investimento e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di: a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell'allegato n. 1 del presente decreto; b) beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del presente decreto. 2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione di cui all'art. 10, comma 6; b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell'attivita' di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'unita' locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa; c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura. 3. L'investimento relativo all'acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve: a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli; b) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8. Per data di avvio si intende la data individuata all'art. 2, punto 15, del regolamento ABER; c) essere ultimato entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile; d) essere mantenuto, per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata la sede legale o l'unita' locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. 4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a beni usati; b) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA. 5. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile. 6. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.