Art. 7 
 
                  Investimento e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,
fatti salvi i  divieti  e  le  limitazioni  di  cui  al  Capo  1  del
regolamento ABER e all'art. 17 del  medesimo  regolamento,  le  spese
sostenute per l'acquisto e l'installazione di: 
    a)  beni  materiali  strumentali,  ivi  inclusi  quelli  di   cui
all'allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell'allegato  n.  1
del presente decreto; 
    b) beni immateriali strumentali  inclusi  nell'allegato  B  della
legge n.  232/2016  e  riportati  nell'allegato  n.  2  del  presente
decreto. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere sostenute successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 e in tempo  utile  ai
fini del rispetto del termine di  presentazione  della  richiesta  di
erogazione di cui all'art. 10, comma 6; 
    b)  essere  relative  a   beni   strumentali   allo   svolgimento
dell'attivita' di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che
non hanno relazioni con l'acquirente e  alle  normali  condizioni  di
mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale  o  l'unita'
locale ubicate sul territorio nazionale come indicato  nella  domanda
di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi
i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto  o  il
macchinario  preesistente,  introducendo  una   nuova   funzionalita'
nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa; 
    c)  essere  pagate  esclusivamente  attraverso   conti   correnti
intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano  la
piena tracciabilita' del  pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'
dello stesso alla relativa fattura. 
  3. L'investimento relativo all'acquisizione  dei  beni  di  cui  al
comma 1 deve: 
    a) essere inerente alla trasformazione  di  prodotti  agricoli  o
alla commercializzazione di prodotti agricoli; 
    b)  essere  avviato  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art.  8.  Per  data  di  avvio  si
intende la data individuata all'art. 2,  punto  15,  del  regolamento
ABER; 
    c) essere ultimato entro dodici mesi dalla data del provvedimento
di concessione di cui all'art. 9, comma 2. Per data di ultimazione si
intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile; 
    d) essere mantenuto, per almeno tre anni dalla data di erogazione
del  saldo  del  contributo  o,  se   successiva,   dalla   data   di
installazione  dell'ultimo  bene  agevolato,  nel  territorio   della
regione in cui e' ubicata la sede legale o l'unita' locale agevolata.
Nel caso in cui, nei  suddetti  tre  anni,  alcuni  beni  strumentali
diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile  procedere,  previa
comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. 
  4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 
    a) relative a beni usati; 
    b) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
euro 500,00 al netto di IVA. 
  5. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile  solo  se  realmente  ed
effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non
recuperabile. 
  6. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il  contributo
di cui al presente decreto non  possono,  in  ogni  caso,  essere  di
importo inferiore a euro 5.000,00.