Art. 8 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. La concessione delle agevolazioni di  cui  al  presente  decreto
avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 
  2. I termini di presentazione delle domande  di  agevolazione  sono
definiti con successivo provvedimento del direttore generale per  gli
incentivi alle  imprese  del  Ministero,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
(www.mise.gov.it). Con il  medesimo  provvedimento,  sono,  altresi',
definiti gli ulteriori elementi  utili  a  disciplinare  l'attuazione
dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in
ordine alle spese ammissibili. 
  3. Le domande di agevolazione di cui al comma 2, corredate  di  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso  dei
requisiti  di  cui  all'art.   5   e   riportanti   l'elenco   e   la
quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui  all'art.
7,  nonche'  l'importo  del  contributo  richiesto,   devono   essere
presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di  cui
al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso  l'apposita
procedura  informatica  resa  disponibile  nel  sito   internet   del
Ministero (www.mise.gov.it). 
  4.  Per  presentare  la  domanda  di  agevolazione  l'impresa  deve
disporre: 
    a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  al
Registro delle imprese; 
    b) della firma digitale del legale rappresentante  o  di  un  suo
delegato all'interno della sua organizzazione. 
  5. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
  6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di  cui  al
presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura  dei  termini
per la  presentazione  delle  domande,  dandone  pubblicita'  con  le
medesime modalita' di cui al comma 2.