Art. 8 Procedura di accesso 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 3. Le domande di agevolazione di cui al comma 2, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all'art. 7, nonche' l'importo del contributo richiesto, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 4. Per presentare la domanda di agevolazione l'impresa deve disporre: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese; b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2.