Art. 9 Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione 1. Il Ministero, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita' dell'impresa richiedente, di cui all'art. 5 del presente decreto, della completezza della domanda e dell'ammissibilita' delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda. 2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro novanta giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande medesime, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni. 3. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso e' pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 riporta l'ammontare delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici. 5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.