Art. 9 
 
      Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione 
 
  1.  Il  Ministero,  nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione delle domande, procede alla verifica della  sussistenza
dei requisiti soggettivi di ammissibilita' dell'impresa  richiedente,
di cui all'art. 5  del  presente  decreto,  della  completezza  della
domanda   e   dell'ammissibilita'   delle   spese   richieste    alle
agevolazioni, effettuata sulla base delle  informazioni  e  dei  dati
forniti nel modulo di domanda. 
  2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche  di  cui  al
comma 1 si concludono  con  esito  positivo,  il  Ministero  procede,
entro novanta giorni dalla data di presentazione o  di  completamento
delle domande medesime, alla registrazione  degli  aiuti  individuali
nel Registro SIAN e  alla  conseguente  adozione  del  provvedimento,
anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni. 
  3. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di
concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso e'  pubblicato
nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 
  4. Il provvedimento di  concessione  di  cui  al  comma  2  riporta
l'ammontare  delle  agevolazioni  concesse,  gli  obblighi  in   capo
all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi
compreso  quello  di  consentire  i  controlli  e  le  verifiche   di
pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici. 
  5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al  comma  1  si
concludano  con  esito  negativo,  ovvero  per  le  domande  ritenute
comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti dal  presente  decreto,  il  Ministero  procede  a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni.