Art. 3
Norme transitorie e finali
1. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso
la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale
modalita' i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di
validita' del certificato digitale. Entro la data di scadenza del
certificato digitale la questura competente provvedera' a rilasciare
le nuove credenziali di accesso al portale secondo le modalita' di
cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto.