IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio  delle  navi,
che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva
2009/16/CE; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675  della  Commissione
dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione  di  esecuzione  (UE)
2016/2323 della Commissione  del  19  dicembre  2016  che  istituisce
l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del
regolamento (UE) n. 1257/2013; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della  legislazione
in materia portuale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei
contratti pubblici»; 
  Visto l'art. 73 del Codice della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo 30  luglio  2020,  n.  99  «Disciplina
sanzionatoria delle violazioni  delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi,  che  modifica
il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  ottobre  2017  relativo  alla
«Disciplina delle procedure autorizzative per  il  riciclaggio  delle
navi»; 
  Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21  febbraio  2018  che
istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  (ora
Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema
portuale, il trasporto marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili); 
  Visto, in particolare l'art. 1, comma 728  e  729  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione  di  un  Fondo  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di
cinque  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2022  e   2023
finalizzato  alla  parziale  copertura  dei  costi  sostenuti   dalle
Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi
abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per  cento
dei predetti costi; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata  legge
n. 178/2020, una quota del fondo di cui al  comma  728,  pari  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione
e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi
i sommergibili, radiati dalla Marina  militare  presenti  nelle  aree
portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia,  per  i  quali  la
Marina militare resta autorita' competente; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata  legge
n. 178/2020 per le finalita' di cui al comma  729,  le  Autorita'  di
sistema portuale sono autorizzate  a  sostenere  i  costi  necessari,
anche istruttori, per provvedere alla  rimozione  delle  navi,  delle
navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa  utile
al loro contenimento, in particolare quando vi  siano  le  condizioni
per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego.  Sia  nel
caso di vendita sia nel caso di  demolizione  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli  12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata  legge
n.  178/2020,  le  modalita'  di  attribuzione  delle   risorse,   di
notificazione all'eventuale proprietario, di  pubblicita'  dell'avvio
delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal  vincitore
di gara con  la  vendita,  anche  dei  soli  rottami  ricavati  dalla
demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73  del  Codice
della navigazione, sono  definite  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  della
difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «relitto  navale»:  una  nave  sommersa  o  semisommersa,   o
qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che e' o e'  stato
a bordo della nave; 
    b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si  intende  l'attivita'  di
demolizione completa o  parziale  di  una  nave  in  un  impianto  di
riciclaggio  al  fine  di  recuperare  componenti  e   materiali   da
ritrattare, preparare per il riutilizzo  o  riutilizzare,  garantendo
nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e  di  altro  tipo,
che  comprende  le  operazioni  connesse  come  lo  stoccaggio  e  il
trattamento di componenti e  materiali  sul  sito,  ma  non  il  loro
ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati; 
    c) «rimozione» e' qualsiasi forma di prevenzione,  mitigazione  o
eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave; 
    d)  «spostamento/sgombero»,  ai  fini   del   presente   decreto,
comprende le operazioni necessarie a trasportare la  nave/relitto,  a
prescindere dalle circostanze di cui all'art.  73  del  Codice  della
navigazione, dal  punto  in  cui  si  trova  all'atto  dell'attivita'
ricognitiva   di   cui    all'art.    2,    al    luogo    sede    di
demolizione/riciclaggio/vendita.