Art. 2 Attivita' ricognitiva e presentazione delle domande 1. Le Autorita' di sistema portuale che intendono accedere alle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo, corredata da: a. la tabella in allegato A; b. relazione fotografica della nave/ relitto; c. relazione tecnica finalizzata a certificare gli elementi informativi raccolti nella tabella in allegato A; d. relazione a firma del legale rappresentante dell'Autorita' di sistema portuale sulla procedura che si intende seguire (vendita o riciclaggio o demolizione), redatta anche in base agli esiti dell'attivita' ricognitiva, come raccolti nella tabella in allegato A, ed alle risultanze della relazione tecnica; e. indicazione di una stima dei costi necessari a sostenere l'operazione (ivi inclusi quelli istruttori e di rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo. 2. Per le finalita' del presente articolo, le Capitanerie di porto nei cui ambiti di giurisdizione (spazi portuali) insistano relitti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 73 del Codice della navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per l'ambiente marino, nonche' navi che incidano sui profili di sicurezza della navigazione o costituiscono pregiudizio per l'ambiente marino, trasmettono all'Autorita' di sistema portuale competente per circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e la relazione fotografica.